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Legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58

Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima del 21 ottobre 2009

Art. 3
- Attività di studio, analisi e ricerca sul rischio sismico
1. La struttura regionale competente:
a) monitora il livello di sismicità del territorio regionale e i parametri precursori ad essa connessi, attraverso la realizzazione e il monitoraggio continuo di reti di tipo sismometrico, accelerometrico, geodetico e geochimico;
b) promuove indagini ed analisi di microzonazione sismica per la valutazione degli effetti locali nei centri urbani e sugli edifici strategici e rilevanti ai sensi del regolamento di cui all’articolo 104 della l.r. 65/2014;(13)

Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 3.

c) promuove indagini, analisi e studi di valutazione della vulnerabilità ed esposizione sismica dei centri urbani per la valutazione del rischio sismico e, in particolare, indagini e verifiche sismiche sugli edifici strategici e rilevanti individuati ai sensi del regolamento di cui all’articolo 181 della l.r. 65/2014.(13)

Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 3.


Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 31 gennaio 2012, n. 4 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 122.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 123.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 123.

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Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 124.

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Parole così sostituite conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 73.

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Parole soppresse conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 73.

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Parole inserite conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 56 .

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Visto così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 giugno 2019, n. 24, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.