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Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57

Trasferimento dal (1)

Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 23.

patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 21 ottobre 2009

Art. 1
- Oggetto
1. In ottemperanza al principio di sussidiarietà e al fine di dotare i comuni interessati di ulteriori risorse immobiliari per l’esercizio delle loro funzioni istituzionali, la Regione trasferisce in proprietà a titolo gratuito ai seguenti comuni i beni immobili, o parti di essi, a fianco di ciascuno di essi indicati:
a) al Comune di Chiusi (SI) il centro macellazione carni per l’Italia centrale;
b) al Comune di Pescia (PT) il Centro di commercializzazione dei fiori per l’Italia centrale;
c) al Comune di Pisa il mercato ortofrutticolo del medio tirreno;
d) al Comune di Radda in Chianti (SI) l’impianto invecchiamento vini.
2. Ai comuni che accettano gli immobili è concesso un contributo straordinario, determinato secondo quanto disposto dal successivo articolo 3.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.