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Legge regionale 9 novembre 2009, n. 66

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 13 novembre 2009

Art. 2
1. L’articolo 26 della l.r. 88/1998 è sostituito dal seguente:
Art. 26 - Funzioni della Regione
1. Nella materia "trasporti" di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:
a) l’estimo navale;
b) l’individuazione, nell’ambito del PIT di cui all’articolo 48 della l.r. 1/2005, degli aeroporti di interesse regionale.
”.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 dicembre 1998, n. 88

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 dicembre 1998, n. 91

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Articoli abrogati con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 314 dell' 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 10 della l.r. 9 novembre 2009, n. 66, nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.