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Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009

Art. 33
- Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 25 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali
1. L’efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 13 bis della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 14.
2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 14 cessano di avere applicazione le disposizioni normative che regolano gli stessi oggetti della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi.
3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni statali vigenti.
”.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 50.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.