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Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009

Art. 21
- Inserimento dell’articolo 17 quinquies nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 17 quater della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
Art. 17 quinquies - Somministrazione alimenti e bevande a bordo o a terra
1. La somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra è soggetta alle disposizioni del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
2. Gli alimenti somministrati devono essere in prevalenza provenienti dalla pesca del soggetto autorizzato.
3. Per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande a terra non è consentito l’utilizzo di strutture fisse.
”.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 50.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.