Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56
Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009
Art. 18
- Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 66/2005
1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 66/2005 è inserito il seguente:
“
Art. 17 bis - Esercizio delle attività di pescaturismo
1. L’imprenditore ittico che intende esercitare l’attività di pescaturismo presenta alla provincia di appartenenza una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attestante in particolare:
a) il possesso o la detenzione di un’imbarcazione munita di licenza di pesca o di licenza per l’esercizio della pesca subacquea professionale o di un’imbarcazione iscritta nel registro navale alla quinta categoria;
b) l’eventuale offerta di ristorazione a bordo o a terra per le persone imbarcate;
c) il possesso dell’autorizzazione all’esercizio di pescaturismo rilasciata dalla capitaneria di porto, ai sensi della normativa statale vigente;
d) la principalità dell’attività di pesca rispetto all’attività di pescaturismo, come indicato all’articolo 17 ter;
e) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa per il personale imbarcato;
f) di aver stipulato una polizza assicurativa per le persone accolte a bordo.
2. La modulistica per la presentazione della dichiarazione è approvata dal dirigente della competente struttura regionale.
3. L’imprenditore ittico tiene un registro sul quale sono annotate le persone imbarcate, nonché il tempo dedicato alle attività di pescaturismo.
”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.