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Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009

Art. 17
- Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 66/2005
1. L’articolo 17 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 17 - Pescaturismo
1. Costituisce attività di pescaturismo l’attività esercitata dall’imprenditore ittico singolo o associato in imprese o cooperative, con imbarcazioni da pesca e con l’accoglienza di persone diverse dall’equipaggio, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 e per la somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra.
2. Nelle attività di pescaturismo sono ricomprese:
a) l’osservazione dello svolgimento della pesca con i sistemi e gli attrezzi autorizzati dalla licenza di pesca dell’imbarcazione usata;
b) lo svolgimento di pesca sportiva mediante l’impiego degli attrezzi da pesca e i relativi limiti;
c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell’ambiente costiero e delle lagune costiere.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 50.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.