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Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009

Art. 11
1. La rubrica dell’articolo 12 della l.r. 66/2005 è sostituita dalla seguente: “
Esercizio della pesca
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 66/2005 le parole: “
previsto dall’articolo 7, comma 8
” sono sostituite dalle seguenti: “
stabilito ai sensi del comma 5 bis
”.
3. Al comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 66/2005 le parole: “
dal programma regionale di cui all’articolo 7
” sono sostituite dalla seguenti: “
dalla Giunta regionale
”.
4. Dopo il comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 66/2005 è aggiunto il seguente:
5 bis. La Giunta regionale stabilisce, con il regolamento di cui all’articolo 14. comma 1, in relazione alle diverse tipologie di pesca, per ciascuna provincia, il numero massimo delle licenze di pesca concedibili che, alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento, non possono, comunque complessivamente superare quelle rilasciate, a quella data, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) alle imprese iscritte nei registri delle imprese di pesca, tenuti dalle capitanerie di porto della Toscana e che risultano in corso di validità. Il numero delle licenze viene adeguato a ogni eventuale ulteriore contingentamento effettuato dal MIPAAF in esecuzione delle disposizioni comunitarie in materia di riduzione dello sforzo di pesca.
”.
5. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 12 della l.r. 66/2005 è aggiunto il seguente:
5 ter. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, sulla base di studi e ricerche, può stabilire:
a) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate;
b) modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite;
c) la delimitazione delle aree marine e aree interne in cui sia possibile esercitare attività di allevamento.
”.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 50.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.