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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione ;


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;


Visto l’articolo 63, comma 2, dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana”);


Considerato quanto segue:


1. La Regione si impegna, adottando la presente legge, ad assicurare la presenza di condizioni utili allo sviluppo economico e sociale della Toscana attraverso la promozione della società dell’informazione e della conoscenza e dell’amministrazione digitale su tutto il territorio regionale, coinvolgendo gli enti locali, nel rispetto dei loro ordinamenti.


2. Per semplificare i rapporti fra pubbliche amministrazioni e ridurre i costi di funzionamento delle stesse, la legge disciplina la dematerializzazione dei documenti amministrativi, il protocollo informatico, la gestione informatica dei documenti e la partecipazione a distanza agli organi collegiali, e promuove il ridisegno dei processi e delle procedure amministrative attraverso la loro digitalizzazione.


3. Per semplificare i rapporti fra i cittadini e le imprese della Toscana e le amministrazioni del territorio, la legge riconosce il diritto dei cittadini di fruire di servizi digitali intesi come i servizi che possono essere erogati con l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni.


4. Per offrire ai cittadini e alle imprese livelli essenziali di servizi digitali e effettiva parità di accesso agli stessi indipendentemente dalla particolare collocazione geografica di riferimento e favorire la reale circolazione delle informazioni e della conoscenza, la legge promuove le misure per la riduzione di ogni forma di divario digitale in relazione alle possibilità di accesso alla rete e alla propensione e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione da parte di imprese e persone.


5. Per consentire la raccolta, l’elaborazione, lo scambio e l’archiviazione di dati e documenti finalizzati alla produzione di informazioni necessarie ai fini della analisi, rappresentazione e governo di fenomeni di interesse regionale, la legge istituisce il sistema informativo regionale ed il sistema statistico regionale, senza pregiudizio delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.


6. Per assicurare l’accessibilità e l’interoperabilità del patrimonio informativo pubblico e la circolazione delle informazioni, la legge prevede che la Regione operi per l’individuazione e la condivisione di standard all’interno dei soggetti delle Rete telematica regionale toscana, in conformità con gli standard fissati a livello statale ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.


7. Per consentire livelli adeguati di servizi digitali e l’interoperabilità con le infrastrutture informatiche statali, la Regione mantiene e mette a disposizione delle altre amministrazioni l’infrastruttura di rete regionale, intesa anche come l’insieme dei servizi infrastrutturali con particolare riferimento a quelli relativi alla connettività (dati, voce e video), alla cooperazione applicativa, alla identificazione ed accesso.


8. Per assicurare requisiti essenziali di uniformità, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, dello Statuto, la Regione detta disposizioni in materia di organizzazione dei sistemi informativi degli enti locali che hanno comunque espresso parere favorevole sulla presente proposta di legge in sede di concertazione istituzionale.


9. Per l’obiettivo di garantire ai cittadini e alle imprese un accesso semplificato e unitario al complesso delle informazioni e dei procedimenti che li riguardano in possesso delle diverse articolazioni della pubblica amministrazione toscana, la presente legge definisce la funzione di ricomposizione informativa.


10. La realizzazione da parte della Regione di quanto previsto dalla presente legge costituisce, ai fini del trattamento dei dati personali, svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi e per gli effetti di cui al Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).


11. Per favorire la corretta attuazione delle norme statali in materia di protezione dei dati personali nell’uso delle nuove tecnologie e per promuovere la diffusione della cultura della privacy nella comunità regionale, la legge implementa lo svolgimento di un’attività di assistenza e formazione sul territorio da parte della Regione.


12. Per favorire la sostenibilità nell’uso delle tecnologie informatiche applicate all’attività delle pubbliche amministrazioni, la legge promuove l’utilizzo di programmi a codice sorgente aperto e di formati liberi.


13. Per organizzare sul territorio regionale l’attività dei soggetti titolari di dati statistici del territorio, in modo da realizzare la produzione di statistiche ufficiali a livello regionale e locale, la legge istituisce il sistema statistico regionale coordinandosi con sistema informativo regionale.


14. Per applicare anche in campo statistico il principio di sussidiarietà, la legge declina il funzionamento del sistema statistico regionale all’interno della Rete telematica regionale toscana, riaffermando, tra i soggetti del suddetto sistema l’inesistenza di qualunque vincolo gerarchico o di subordinazione.


15. Per concorrere all’attività del sistema statistico nazionale, la legge disciplina l’organizzazione dell’attività di rilevazione, analisi e diffusione dei dati statistici da parte della Regione e, nel rispetto della normativa statale, favorisce l’attività di statistica da parte degli enti locali, anche in forma associata.


16. Per razionalizzare gli strumenti programmatori regionali, la legge riconduce il programma statistico regionale a componente specializzata del programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza.


17. Per lo svolgimento di funzioni di supporto consulenziale ed informativo alle amministrazioni, la legge prevede la possibilità di istituire specifici centri di competenza regionali con soggetti pubblici e privati.


18. Per lo scambio di conoscenze e di informazioni relative a sperimentazioni di interesse pubblico, la legge prevede la facoltà di avviare forme di collaborazione con operatori economici.


19. Per raggiungere l’efficacia e migliorare l’efficienza dell’azione della pubblica amministrazione, sia nell’attività dei singoli enti, sia nelle attività che vedono coinvolti più enti, anche di tipo diverso, attraverso specifici processi di semplificazione, la legge ottimizza e fa convergere gli investimenti per l’innovazione tecnologica e i sistemi informativi.


Si approva la seguente legge


Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.