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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

CAPO II
- Misure per l’amministrazione digitale
Art. 5
- Cittadinanza, identificazione e servizi digitali
1. Ai fini e secondo i principi della presente legge, costituisce cittadinanza digitale il diritto e, ove prescritto dalla legislazione statale o regionale, l’obbligo per cittadini e residenti, imprese, associazioni, istituzioni domiciliati o operanti sul territorio della Toscana di accedere ed utilizzare per via telematica i servizi digitali della pubblica amministrazione.
2. La Regione promuove e favorisce l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi di cui al comma 1 attraverso l’infrastruttura di rete regionale e garantisce, nel rispetto del disposto Sito esternodel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell’Sito esternoarticolo 64 del d.lgs. 82/2005 :
a) l’accertamento nell’erogazione dei servizi digitali da parte delle pubbliche amministrazioni delle condizioni che legittimano l’accesso agli stessi servizi tramite il servizio di identificazione ed accesso della infrastruttura di rete regionale;
b) le verifiche di qualità, completezza e aggiornamento delle informazioni accessibili tramite i servizi di cui alla lettera a).
3. La Regione adegua i propri siti internet e, in generale, il sistema dei servizi digitali oggetto della presente legge, a principi di accessibilità, elevata fruibilità e reperibilità delle informazioni, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità e omogeneità dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento alla tutela dei diritti di accesso ed uso di tali siti e servizi da parte delle persone diversamente abili.
4. In attuazione della Sito esternolegge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), i soggetti di cui all’articolo 2 dispongono e controllano lo sviluppo e l’aggiornamento dei siti e dei servizi digitali garantendo la possibilità di utilizzo ed interazione anche da parte del cittadino diversamente abile.
Art. 6
- Servizi digitali della Toscana
1. La Giunta regionale, sulla base delle esigenze dei cittadini e delle imprese e secondo modelli di misurazione certi, individua, con deliberazione, le condizioni e gli strumenti per valutare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi digitali in Toscana.
2. La Giunta regionale, conformemente alle determinazioni assunte dalla Rete telematica regionale toscana opera per l’informatizzazione dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese da parte della pubblica amministrazione e da parte dei soggetti privati che si interfacciano ai servizi pubblici in rete.
3. La Giunta regionale, con deliberazione e conformemente alle determinazioni assunte dalla Rete telematica regionale toscana, indica le modalità di erogazione e le condizioni di prestazione dei servizi digitali, anche da parte dei soggetti di cui all’articolo 2.
4. La Giunta regionale, infine, opera per servizi integrati più efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese sul territorio regionale concludendo, a tal fine, specifici accordi di collaborazione con le amministrazioni centrali, con le loro sedi sul territorio regionale nonché con le altre regioni e le province autonome.
5. Gli accordi di cui al comma 4 si applicano, in attuazione di quanto previsto al comma 2, anche ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.
Art. 7
- Gestione informatica dei documenti
1. La Regione adotta i provvedimenti di propria competenza affinché le comunicazioni e trasmissioni di dati e documenti tra i soggetti della pubblica amministrazione sul territorio regionale siano effettuate mediante procedimenti telematici e formati aperti.
2. A tal fine i soggetti di cui all’articolo 2 adottano, anche in conformità al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. “Testo A”), l’interoperabilità del protocollo informatico e altre modalità telematiche per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi.
3. Nell’ambito delle compatibilità nazionali, le procedure informatiche e telematiche che implementano il protocollo informatico dei soggetti di cui all’articolo 2 utilizzano l’infrastruttura di rete regionale, in modo da consentire la correlazione tra i sistemi di funzionamento dei flussi informativi e documentali con i sistemi informatici di gestione dei dati e dei documenti.
Art. 8
- Partecipazione a distanza agli organi collegiali
1. La Regione promuove l’uso di sistemi di comunicazione diretti a favorire forme di partecipazione a distanza e in modalità virtuale agli organi collegiali.
2. Tutti gli organi collegiali possono essere convocati in modalità telematica.
3. Gli organi collegiali sono validamente costituiti per deliberare in modalità telematica alle seguenti condizioni:
a) tutti i componenti devono essere identificati o identificabili;
b) gli stessi devono poter ricevere ed inviare documentazione in tempo reale;
c) deve essere loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
d) il presidente deve trovarsi nello stesso luogo di convocazione presso il quale si trova anche il segretario, ove previsto;
e) il presidente deve dar atto delle modalità della riunione e indicare espressamente i soggetti che partecipano in modalità telematica.
4. Il presente articolo si applica:
a) agli organi collegiali degli enti pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale sulla semplificazione per ciò che concerne le conferenze di servizi;
b) agli enti pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle loro modalità organizzative, con l’esclusione degli organi di governo.
Art. 9
- Pagamenti on-line
1. La Regione consente a tutte le persone fisiche nonché alle associazioni, alle istituzioni e alle imprese di effettuare i pagamenti ad essa spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
2. La Giunta regionale, nell’ambito dell’infrastruttura di rete regionale predispone, mantiene e mette a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 2 i servizi digitali per i pagamenti.
3. Affinché i soggetti di cui al comma 1 possano conoscere le loro posizioni debitorie nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 2, la Regione predispone e attiva, nell’ambito della infrastruttura di rete regionale un servizio digitale di accesso alle posizioni debitorie.
4. Il servizio digitale di cui al comma 2, nell’ambito dell’infrastruttura di rete regionale, è messo a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 2 affinché gli stessi possano esporre unitariamente dati e informazioni sulle posizioni debitorie dei soggetti di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità di attuazione.
Art. 10
- Attività documentale
1. Nel rispetto del Sito esternod.lgs. 82/2005 , la Regione intraprende le azioni necessarie per la dematerializzazione dei documenti amministrativi, incentivandone l'archiviazione in formato digitale con modalità che ne consentono la conservazione e la fruibilità nel tempo.
2. La Giunta regionale predispone e mantiene una piattaforma tecnologica e servizi digitali per la conservazione dei documenti informatici, che consente di gestire in modo unitario i documenti in formato cartaceo e digitale e di validare e certificare i processi di archiviazione documentale che hanno come presupposto la gestione informatica dei flussi documentali.
3. La Regione rende la piattaforma tecnologica e i servizi digitali di cui al comma 2 disponibili ai soggetti pubblici che ne vogliono usufruire.
4. La Regione agevola gli interventi dei soggetti pubblici di cui all’articolo 2 finalizzati alla istituzione, ordinamento, incremento, valorizzazione e conservazione del proprio sistema documentale.
Art. 11
- Sistema di pubblicazione in via telematica
1. Al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e di costituire un sistema informativo per le attività delle pubbliche amministrazioni in Toscana, i soggetti di cui all’articolo 2 assicurano la pubblicazione in via telematica di tutti gli atti per i quali, in base ai rispettivi ordinamenti, sono previste forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di cui al Sito esternod.lgs.196/2003 .
2. I soggetti pubblici diversi da quelli indicati all’articolo 2 nonché i soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di pubblico interesse, possono concorrere ad alimentare il sistema di cui al comma 1.
Art. 12
- Archivio informatico delle misure antielusione
1. La Regione promuove la ricerca e la sperimentazione di sistemi avanzati di gestione dei diritti digitali o DRMS (Digital Rights Management Systems) quali strumenti che consentono di provvedere alla protezione dei diritti sulle opere digitali contro usi o attività non consentiti dal titolare o non previsti in via contrattuale, secondo quanto previsto dalla normativa statale.
2. Ai fini di cui al comma 1 e nel pieno rispetto delle normative e competenze statali ed europee, è istituito presso la Giunta regionale, con le opportune garanzie di sicurezza e riservatezza, un archivio informatico, presso il quale soggetti interessati, residenti o con sede legale in Toscana, possono volontariamente presentare la descrizione in forma digitale delle proprie opere ai fini del loro riconoscimento ed identificazione per l’apposizione di misure antielusione che verranno custodite presso l’archivio stesso.
3. Il funzionamento e l’organizzazione dell’archivio sono disciplinati con regolamento, che ne definisce anche modi di accesso ed eventuali oneri a carico dei privati richiedenti.
Art. 13
- Biblioteche e centri di documentazione della Regione
1. La Regione organizza, tramite l’infrastruttura di rete regionale, la rete delle biblioteche e dei centri di documentazione dell’amministrazione regionale e degli enti regionali dipendenti.
2. La rete favorisce l’accesso alle informazioni e alla documentazione delle biblioteche dell’amministrazione regionale e degli enti regionali dipendenti e a tal fine opera per la digitalizzazione dei contenuti e per l’accesso telematico ai medesimi.
Art 14
- Archivi della Regione
1. La Regione promuove, tramite la Rete telematica regionale toscana, la costituzione della rete archivistica dell’amministrazione regionale e degli enti regionali dipendenti, al fine di favorire in modo coordinato la condivisione degli strumenti e delle informazioni, l’accesso alla documentazione archivistica e la valorizzazione del patrimonio documentale.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.