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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 8
- Partecipazione a distanza agli organi collegiali
1. La Regione promuove l’uso di sistemi di comunicazione diretti a favorire forme di partecipazione a distanza e in modalità virtuale agli organi collegiali.
2. Tutti gli organi collegiali possono essere convocati in modalità telematica.
3. Gli organi collegiali sono validamente costituiti per deliberare in modalità telematica alle seguenti condizioni:
a) tutti i componenti devono essere identificati o identificabili;
b) gli stessi devono poter ricevere ed inviare documentazione in tempo reale;
c) deve essere loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
d) il presidente deve trovarsi nello stesso luogo di convocazione presso il quale si trova anche il segretario, ove previsto;
e) il presidente deve dar atto delle modalità della riunione e indicare espressamente i soggetti che partecipano in modalità telematica.
4. Il presente articolo si applica:
a) agli organi collegiali degli enti pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale sulla semplificazione per ciò che concerne le conferenze di servizi;
b) agli enti pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle loro modalità organizzative, con l’esclusione degli organi di governo.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.