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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 6
- Servizi digitali della Toscana
1. La Giunta regionale, sulla base delle esigenze dei cittadini e delle imprese e secondo modelli di misurazione certi, individua, con deliberazione, le condizioni e gli strumenti per valutare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi digitali in Toscana.
2. La Giunta regionale, conformemente alle determinazioni assunte dalla Rete telematica regionale toscana opera per l’informatizzazione dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese da parte della pubblica amministrazione e da parte dei soggetti privati che si interfacciano ai servizi pubblici in rete.
3. La Giunta regionale, con deliberazione e conformemente alle determinazioni assunte dalla Rete telematica regionale toscana, indica le modalità di erogazione e le condizioni di prestazione dei servizi digitali, anche da parte dei soggetti di cui all’articolo 2.
4. La Giunta regionale, infine, opera per servizi integrati più efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese sul territorio regionale concludendo, a tal fine, specifici accordi di collaborazione con le amministrazioni centrali, con le loro sedi sul territorio regionale nonché con le altre regioni e le province autonome.
5. Gli accordi di cui al comma 4 si applicano, in attuazione di quanto previsto al comma 2, anche ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.