Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009
Art. 44
- Normativa di attuazione
1. La Giunta regionale attua la presente legge con uno o più regolamenti da emanarsi entro trecentosessanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano, in particolare:
a) le modalità di costituzione e tenuta dell’archivio di cui all’articolo 12;
b) la ricomposizione informativa di cui all’articolo18.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.