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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 43
- Norma finanziaria
1. Le attività di cui alla presente legge, con esclusione di quanto previsto al successivo comma 2, sono finanziate per gli anni 2009 – 2011, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale rispetto a quanto previsto dal Programma per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica della società dell’informazione e della conoscenza di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2004 .
2. Agli oneri di cui all’articolo 39 della presente legge, stimati annualmente in euro 350.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate all’unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 – 2011, annualità 2010 e 2011.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.