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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 4
- Rapporto con la Rete telematica regionale toscana
1. La Regione attua i processi di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale previsti dalla presente legge attraverso la Rete telematica regionale toscana di cui alla l.r. 1/2004 .
2. Al fine di raggiungere elevati livelli di servizio e per garantire effettività e sicurezza al sistema pubblico di connettività nella sua articolazione regionale, la Regione realizza, gestisce e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche operanti sul territorio regionale l’infrastruttura di rete regionale in grado di consentire lo scambio delle informazioni e dei documenti digitali, nel rispetto della normativa vigente.
3. L’infrastruttura di rete regionale di cui alla presente legge è definita ai sensi della l.r. 1/2004 e si compone dei servizi infrastrutturali quali quelli di connettività, cooperazione applicativa, identificazione ed accesso.
4. La Regione assicura lo sviluppo e la gestione della infrastruttura di rete regionale e di tutte le sue componenti utili alla erogazione dei servizi infrastrutturali e digitali.
5. La realizzazione di sistemi informativi e servizi digitali, la loro interconnessione tramite modalità interoperabili, la realizzazione e gestione della infrastruttura di rete regionale costituiscono, ai fini del trattamento dei dati personali da parte della Regione, svolgimento di funzioni istituzionali.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.