Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009
Art. 30
- Attività delle strutture e degli uffici di statistica
1. Oltre alle competenze di cui all’articolo 6 del d.lgs. 322/1989 , l’articolazione organizzativa e gli uffici di statistica dei soggetti di cui all’articolo 28:
a) coordinano, al fine di uniformare l’indirizzo tecnico-metodologico, l'attività statistica dell'amministrazione o ente di appartenenza, nonché degli enti dipendenti dall’amministrazione di appartenenza facenti parte del SISTAR, assicurando l'esercizio unitario della funzione statistica e la validazione dei dati prodotti;
b) validano i dati statistici posti alla base dei documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'amministrazione o ente di appartenenza.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.