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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 30
- Attività delle strutture e degli uffici di statistica
1. Oltre alle competenze di cui all’Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 322/1989 , l’articolazione organizzativa e gli uffici di statistica dei soggetti di cui all’articolo 28:
a) coordinano, al fine di uniformare l’indirizzo tecnico-metodologico, l'attività statistica dell'amministrazione o ente di appartenenza, nonché degli enti dipendenti dall’amministrazione di appartenenza facenti parte del SISTAR, assicurando l'esercizio unitario della funzione statistica e la validazione dei dati prodotti;
b) validano i dati statistici posti alla base dei documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'amministrazione o ente di appartenenza.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.