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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 3
- Applicazione al Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale, per gli aspetti che riguardano la propria attività e la propria organizzazione, attua i principi relativi alle misure per l’amministrazione digitale di cui al capo II della presente legge, nell’ambito della propria autonomia organizzativa.
2. Il Consiglio regionale partecipa al sistema informativo e al sistema statistico regionale, di cui rispettivamente al capo III ed al capo IV della presente legge, anche sulla base di apposite intese tra l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.