Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009
Art. 3
- Applicazione al Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale, per gli aspetti che riguardano la propria attività e la propria organizzazione, attua i principi relativi alle misure per l’amministrazione digitale di cui al capo II della presente legge, nell’ambito della propria autonomia organizzativa.
2. Il Consiglio regionale partecipa al sistema informativo e al sistema statistico regionale, di cui rispettivamente al capo III ed al capo IV della presente legge, anche sulla base di apposite intese tra l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.