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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 29
- Compiti del sistema statistico regionale
1. Nel quadro delle attività svolte da parte del sistema informativo regionale, il SISTAR fornisce l’informazione statistica ufficiale del territorio regionale e i suoi prodotti statistici sono parte del patrimonio informativo regionale e costituiscono produzione statistica ufficiale regionale.
2. Nell’ambito della normativa statale, il SISTAR, mediante le strutture di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), concorre allo svolgimento delle attività del sistema statistico nazionale e a tal fine:
a) promuove e realizza l’attività di rilevazione, archiviazione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici;
b) costituisce un sistema informativo statistico regionale condiviso ed unitario;
c) sviluppa azioni di ricerca scientifica, di sperimentazione e innovazione nei procedimenti di produzione, elaborazione ed analisi dei dati statistici;
d) opera per la diffusione delle metodologie statistiche presso gli enti locali, singoli o associati, sul territorio regionale;
e) promuove la diffusione della cultura statistica e delle competenze indispensabili per l’accesso e l’utilizzo delle informazioni statistiche ufficiali.
3. La Giunta regionale promuove opportune intese con i soggetti partecipanti al sistema statistico nazionale al fine del coordinamento delle rilevazioni prodotte nell’ambito del SISTAR.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.