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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 27
- Riuso dei programmi informatici
1. La Regione, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 69 del d.lgs. 82/2005 , al fine di favorire la sostenibilità dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa ed operativa delle pubbliche amministrazioni, promuove il riuso dei programmi informatici di cui le stesse abbiano la disponibilità, conformi agli standard previsti all’articolo 25.
2. A tale scopo la Giunta regionale istituisce il catalogo regionale dei programmi informatici e delle applicazioni tecnologiche disponibili al riuso, contenente la descrizione dei singoli prodotti in termini di funzionalità dichiarate, architettura documentata, tecnologie utilizzate, indipendenza da piattaforme proprietarie, adeguamento agli standard di cui all’articolo 25, loro livello di riusabilità e possibilità di ulteriore sviluppo.
3. Il catalogo è pubblico.
4. La Giunta regionale consente l’inserimento all’interno del catalogo anche ai programmi informatici e alle applicazioni tecnologiche realizzate e sviluppate da parte di soggetti privati che ne facciano richiesta.
5. La Giunta regionale disciplina con apposita deliberazione le modalità tecniche ed operative di gestione dei programmi informatici e delle applicazioni tecnologiche e di tenuta del catalogo medesimo.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.