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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 25
- Standard tecnologici e informativi nell’erogazione integrata dei servizi
1. Per consentire un’erogazione integrata dei servizi dei soggetti di cui all’articolo 2 ed assicurarne la razionalità organizzativa, la sostenibilità economica, la sicurezza operativa, il rispetto delle condizioni di protezione dei dati personali e una qualità conforme alle esigenze degli operatori e degli utenti, la Giunta regionale, nell’osservanza della normativa nazionale e comunitaria, individua e concorda con i medesimi soggetti gli standard per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi, promuovendo le coerenti soluzioni organizzative.
2. Qualunque soggetto pubblico o privato può fare richiesta di conformità delle proprie soluzioni tecnologiche ed informatiche agli standard di cui al comma 1.
3. La conformità agli standard è rilasciata subordinatamente alla rispondenza delle soluzioni tecnologiche ed informatiche alla loro funzionalità e alla loro capacità di integrazione ed interoperabilità nell’ambito della infrastruttura di rete regionale.
4. Le forme di pubblicità degli standard, l’aggiornamento e l’adeguamento agli stessi, i soggetti incaricati di rilasciare la conformità e le procedure relative al rilascio della stessa sono definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.
5. L’elenco delle soluzioni tecnologiche ed informatiche che ricevono la conformità è pubblico.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.