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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 23
- Sicurezza informatica
1. La Regione promuove e supporta la protezione informatica della infrastruttura di rete regionale e degli altri sistemi tecnologici di interesse regionale e locale individuati con deliberazione della Giunta regionale, conformemente alle determinazioni assunte dalla Rete telematica regionale toscana.
2. Ferme restando le competenze degli organi per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di comunicazione elettronica, le attività di cui al comma 1 sono svolte per assicurare elevati livelli di sicurezza anche in relazione alla partecipazione regionale e locale al sistema pubblico di connettività di cui al Sito esternod.lgs. 82/2005 .

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.