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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 17
- Organizzazione del sistema informativo regionale
1. Le forme organizzative di cui al capo II della l.r. 1/2004 , definiscono, nel rispetto delle competenze dei soggetti i cui patrimoni informativi contribuiscono alla costituzione del SIR e nel rispetto del Sito esternodlgs. 196/2003 , la ricomposizione informativa, le regole di interoperabilità e la circolarità delle informazioni attraverso l’approvazione di apposite determinazioni.
2. La Giunta Regionale disciplina il funzionamento del SIR con atti deliberativi sulla base delle determinazioni assunte nell’ambito della Rete telematica regionale toscana secondo le modalità di cui al comma 1.
3. A fini di cui al comma 2, la struttura di massima dimensione della Giunta regionale competente in materia di sistemi informativi assicura il funzionamento del SIR, attiva ed aggiorna, in collaborazione con le strutture di massima dimensione della Regione, il monitoraggio delle risorse informative ovvero delle applicazioni e delle infrastrutture tecnologiche, direttamente o indirettamente gestite dalle strutture organizzative regionali nonché i sistemi informativi utilizzati per le attività istituzionali.
4. Al fine di garantire il processo di attivazione e conduzione del SIR, la struttura competente della Giunta regionale programma, predispone e controlla appositi processi di formazione e aggiornamento degli operatori coinvolti.
5. Le strutture di massima dimensione della Regione individuano, anche sulla base di specifiche indicazioni metodologiche predisposte dalla struttura di cui al comma 3, le più efficienti ed efficaci modalità di integrazione delle proprie attività informative e delle risorse finanziarie ed organizzative nonché dei processi di formazione e aggiornamento del personale dipendente con gli obiettivi e le procedure previste per il SIR.
6. La Regione e gli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, si avvalgono del SIR e non costituiscono sistemi informativi ulteriori quando è possibile l’uso o l’ampliamento delle funzioni di quelli già esistenti e funzionanti.
7. Le modalità organizzative e di gestione del SIR rispettano quanto previsto nel Sito esternod.lgs. 196/2003 .

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.