Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009
Art. 16
- Risorse informative
1. Al fine di assicurare un quadro conoscitivo adeguato alla realizzazione del SIR, i soggetti di cui all’articolo 2 dichiarano alla Regione, utilizzando un apposito sistema telematico predisposto dalla Regione medesima, le risorse informative, ovvero le applicazioni e le infrastrutture tecnologiche da loro direttamente o indirettamente gestite nonché i sistemi informativi utilizzati per i compiti e le attività istituzionali di rispettiva competenza.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.