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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 11
- Sistema di pubblicazione in via telematica
1. Al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e di costituire un sistema informativo per le attività delle pubbliche amministrazioni in Toscana, i soggetti di cui all’articolo 2 assicurano la pubblicazione in via telematica di tutti gli atti per i quali, in base ai rispettivi ordinamenti, sono previste forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di cui al Sito esternod.lgs.196/2003 .
2. I soggetti pubblici diversi da quelli indicati all’articolo 2 nonché i soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di pubblico interesse, possono concorrere ad alimentare il sistema di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.