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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 10
- Attività documentale
1. Nel rispetto del Sito esternod.lgs. 82/2005 , la Regione intraprende le azioni necessarie per la dematerializzazione dei documenti amministrativi, incentivandone l'archiviazione in formato digitale con modalità che ne consentono la conservazione e la fruibilità nel tempo.
2. La Giunta regionale predispone e mantiene una piattaforma tecnologica e servizi digitali per la conservazione dei documenti informatici, che consente di gestire in modo unitario i documenti in formato cartaceo e digitale e di validare e certificare i processi di archiviazione documentale che hanno come presupposto la gestione informatica dei flussi documentali.
3. La Regione rende la piattaforma tecnologica e i servizi digitali di cui al comma 2 disponibili ai soggetti pubblici che ne vogliono usufruire.
4. La Regione agevola gli interventi dei soggetti pubblici di cui all’articolo 2 finalizzati alla istituzione, ordinamento, incremento, valorizzazione e conservazione del proprio sistema documentale.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.