Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51
Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento. (71)
Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009
Art. 6 bis
- Verifica sul possesso dei requisiti delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti (3)
1. Le verifiche sul possesso dei requisiti delle unità di raccolta sangue e degli emocomponenti, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti), sono effettuate dal comune con le modalità di cui all’articolo 6 e il gruppo di verifica (30) si avvale di un valutatore per il sistema trasfusionale inserito nell’elenco nazionale istituito con decreto del Ministro della salute 26 maggio 2011 (Istituzione di un elenco nazionale di valutatori per il sistema trasfusionale per lo svolgimento di visite di verifica presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti).
1 bis. La Giunta regionale determina l’importo e le modalità di erogazione del rimborso spese spettante al valutatore del sistema trasfusionale inserito nell’elenco nazionale. (17)
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 19 maggio 2014, n. 26 , art. 36.
Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.
Comma prima sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.
Comma prima aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.
Comma prima sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 9.
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