Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51
Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento. (71)
Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009
Art. 36
- Procedure per l’attribuzione dell’accreditamento di eccellenza
1. I soggetti che intendono acquisire l’attestazione regionale di accreditamento di eccellenza presentano apposita istanza alla Giunta regionale.
2. La domanda deve essere corredata da attestazione o dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante comprovante il possesso dei requisiti previsti, di cui all’articolo 35, in relazione all’oggetto della richiesta di accreditamento di eccellenza; l’istanza può essere, inoltre, supportata da certificazioni di qualità acquisite mediante l’apporto di soggetti esterni.
3. La Commissione regionale per la qualità e la sicurezza di cui all’articolo 40 provvede, con il supporto del gruppo tecnico regionale di valutazione di cui all’articolo 42, ad effettuare una valutazione complessiva dell’istanza mediante l’elaborazione di un “report” di sintesi sulle caratteristiche qualitative oggetto della richiesta, sulla base:
a) delle informazioni contenute nell’attestazione o dichiarazione sostitutiva;
b) degli elementi di valutazione espressi, per quanto riguarda le aziende sanitarie, dal sistema regionale di valutazione delle performance delle aziende sanitarie toscane;
c) dei dati di valutazione in relazione agli indicatori specifici definiti dalla Giunta regionale di cui all’articolo 35, comma 2.
4. La Giunta regionale attribuisce l’attestazione di accreditamento di eccellenza sulla base del parere vincolante espresso dalla commissione regionale per la qualità e la sicurezza di cui all’articolo 40.
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 19 maggio 2014, n. 26 , art. 36.
Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.
Comma prima sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.
Comma prima aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.
Comma prima sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.