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Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51

Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento. (71)

Regolamento regionale 17 novembre 2016, n. 79/R.

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

SEZIONE III
- Strutture sanitarie pubbliche
Art. 15
- Attestazione del possesso dei requisiti
1. La realizzazione di nuove strutture sanitarie pubbliche, l’ampliamento, la trasformazione e il trasferimento di strutture esistenti, è subordinata all’acquisizione dei preventivi permessi e delle certificazioni necessarie per l’avvio di attività.
2. Il direttore generale dell’azienda sanitaria, contestualmente all’avvio dell’attività, sia in quanto nuova sia in quanto ampliamento, trasformazione o trasferimento dell’attività esistente, ne dà comunicazione alla Giunta regionale; alla comunicazione è allegata attestazione in ordine al possesso dei requisiti di esercizio della struttura previsti dal regolamento di cui all’articolo 48.
3. Il direttore generale si avvale, per i processi di autovalutazione sulle proprie strutture, del supporto dei propri uffici tecnici e servizi prevenzione e protezione; può inoltre richiedere, durante i processi di autovalutazione, la collaborazione di esperti di altra azienda unità sanitaria locale.
4. Il direttore generale dell’azienda sanitaria attesta inoltre, con periodicità triennale, il mantenimento dei requisiti prescritti, ad esclusione di quelli relativi ai servizi trasfusionali, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del d.lgs 261/2007. (7)

Parole aggiunte con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57, art. 5.

5. La Regione svolge le funzioni di verifica sulle attestazioni dei direttori generali delle aziende sanitarie con le modalità definite in apposito atto del dirigente regionale competente per materia, avvalendosi del gruppo di verifica. (18)

Comma prima sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50, art. 9.

5 bis. La Regione, con periodicità biennale, svolge funzioni di verifica sul possesso dei requisiti di tutti i servizi trasfusionali, con le modalità definite con atto del dirigente regionale competente per materia ed avvalendosi del gruppo di verifica (34)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50, art. 9.

e di un valutatore per il sistema trasfusionale inserito nell’elenco nazionale istituito con d.m. salute 26 maggio 2011. (8)

Comma prima aggiunto con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57, art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 19 maggio 2014, n. 26, art. 36.

Art. 16
- Adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche
1. Nel rispetto dell’obbligo primario di garantire la non interruzione del pubblico servizio erogato, nel caso di situazioni che presentino difformità rispetto ai requisiti prescritti, il direttore generale predispone un piano di intervento, contenente espliciti riferimenti alle azioni previste, anche allo scopo di garantire la qualità per l’utenza, con relativo cronoprogramma comprensivo delle indicazioni dei relativi costi. (20

Nota soppressa

2. Il piano di intervento comprende un’accurata valutazione degli eventuali rischi per il paziente connessi e, conseguentemente, l’individuazione e l’adozione di tutti gli accorgimenti, anche di natura organizzativa, atti a minimizzare gli eventuali rischi individuati.
3. La definizione del piano di intervento deve chiarire, ai fini dell’attribuzione delle relative responsabilità, le eventuali interrelazioni esistenti tra piani di investimento aziendali e funzioni e competenze attribuite all'ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR) (35)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50, art. 10.

, nonché le modalità di raccordo con i piani di investimento regionali.
4. La Giunta regionale effettua il monitoraggio sull’esecuzione dei piani di intervento avvalendosi del gruppo di verifica. (35)

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50, art. 10.

5. In caso di difformità rilevate rispetto al piano di intervento, la Giunta regionale acquisisce, per le conseguenti determinazioni, il parere della Commissione regionale per la qualità e la sicurezza di cui all’articolo 40, che effettua una valutazione complessiva, anche in relazione agli atti aziendali in possesso dell’amministrazione regionale e alle determinazioni del competente settore della Direzione (36)

Parola soppressa con l.r. 2 agosto 2016, n. 50, art. 10.

Diritto alla salute e politiche di solidarietà in materia di investimenti sanitari.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 2.

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Note soppresse.

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Comma inserito conl.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 5.

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Comma prima aggiunto con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 19 maggio 2014, n. 26 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 17 ottobre 2012, n. 57 , art. 9.

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Note soppresse.

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Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 81 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 35.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.

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Comma prima aggiunto con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 36, ed ora abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.

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Nota soppressa

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Articolo così sostituito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 38.

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Punto così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 1.

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Punto abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 7.

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Comma inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 10.

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Parola soppressa con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 18.

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Alinea così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 19.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 21.

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Articolo inserito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 22.

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Parole inserite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 23.

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Parola così sostituita con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 23.

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Parola soppressa con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

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Parole soppresse con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24.

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Comma prima sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 24, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 9.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 26.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 28.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 29.

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Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2016, n. 50 , art. 30.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 25 luglio 2017, n. 36, art. 27 .

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 20 20 , n. 6 , art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.