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Legge regionale 5 agosto 2009, n. 50

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

Bollettino Ufficiale n. 30, parte prima, del 12 agosto 2009

Art. 2
- Ulteriori modifiche alla l.r. 25/2004 e decorrenza delle stesse
1. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 25/2004 il periodo: “
Le liste provinciali sono formate da uno o due candidati regionali
” è sostituito dal seguente: “
Le liste provinciali sono formate da uno o più candidati regionali il cui numero non può essere superiore a cinque
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 25/2004 il periodo: “
Nelle candidature regionali quando le liste indicano due candidati
” è sostituito dal seguente: “
Nelle candidature regionali quando le liste indicano più candidati, nel numero massimo di cinque
”.
3. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:
1. I gruppi di liste, uniti o no in coalizione, possono accedere al riparto dei seggi se hanno ottenuto una cifra elettorale regionale pari almeno al 4 per cento dei voti complessivi e siano collegati a candidati Presidente della Giunta regionale che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti complessivi nella relativa elezione.
”.
4. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:
2. Per l’assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di liste di cui al comma 1, si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati ai gruppi di liste cui corrispondono nell’ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.
”.
5. Dopo l’articolo 24 della l.r. 25/2004 è inserito il seguente:
Art. 24 bis - Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere
1. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.
2. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere.
”.
6. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 25/2004 , prima della parola: “
incompatibilità
” è inserita la seguente: “
ulteriori
”.
7. La presente legge entra in vigore alla data dell’entrata in vigore della modifica statutaria che rende conformi allo Statuto la disposizione di cui all’articolo 1 sul numero dei consiglieri regionali e la disposizione di cui al comma 5, del presente articolo, sulla incompatibilità degli assessori regionali.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.