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Legge regionale 31 luglio 2009, n. 44

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009).

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 5 agosto 2009

Art. 3
- Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 69/2008
1. L’articolo 5 della l.r. 69/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale e di miglioramento dei servizi
1. Al fine di sostenere l’avanzamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale e di valorizzare le professionalità del personale nel quadro del mutato assetto istituzionale anche a seguito dell’applicazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), e dell’avvio del processo di attuazione dell’autonomia consiliare ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale), le risorse destinate a finanziare gli istituti di cui all’articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002 – 2005 ed il biennio economico 2002 – 2003), sono incrementate di euro 1.990.000,00 al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2009.
2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, le risorse destinate a finanziare gli istituti di cui agli articoli 27 e 29 del contratto collettivo nazionale 23 dicembre 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998 – 2001 e per il biennio economico 1998 – 1999 relativo all’area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali), sono incrementate di euro 470.000,00 al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2009.
3. All’onere di spesa di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate sulla sull’unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti” del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 – 2011. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
4. Per l’attuazione dell’articolo 46 del contratto collettivo di lavoro giornalistico a decorrere dall’annualità 2009 è stanziata la somma di euro 55.000,00, di cui euro 27.500,00 a valere UPB 714 “Agenzia per le attività di informazione del Consiglio regionale – Spese correnti” ed euro 27.500,00 a valere sulla UPB 715 “Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione – Spese correnti” del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 – 2011. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.