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Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39

Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 24 luglio 2009

Art. 4
1. Il consorzio svolge, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, le seguenti attività:
a) rilevazione, studio ed elaborazione dati nei settori della meteorologia, climatologia, idrologia, erosione costiera, oceanografia e protezione civile fornendo, in particolare, previsioni meteorologiche, meteo-marine ed oceanografiche alla Regione;
b) acquisizione e sviluppo di basi dati spaziali, creazione e diffusione di modelli finalizzati alla tutela dell'ambiente e del territorio;
c) rilevazione, studio ed elaborazione dati e sviluppo basi dati finalizzate allo studio dei cambiamenti climatici, al dissesto idrogeologico, alla riduzione delle emissioni climalteranti e di riduzione delle sostanze inquinanti;
d) sviluppo delle basi dati geologiche e delle loro applicazioni per la tutela dell'ambiente e del territorio;
e) innovazione e attività di ricerca nelle materie di cui alle lettere a), b), c), d) e sostegno dell'innovazione nei processi produttivi;
f) servizio oceanografico operativo a supporto delle strutture regionali ed in particolare del documento operativo per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera;
f bis) rilevazione, studio ed elaborazione dati in materia nivologica e relativo supporto alle strutture regionali anche con specifico riferimento alla dichiarazione di immunità dal pericolo valanghe. (35)

Lettera aggiunta con l.r. 4 giugno 2020, n. 33, art. 3.

2. Le basi dati di cui al comma 1, sono integrate con il sistema informativo regionale e sono costituite e gestite dal consorzio nel rispetto degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Regione ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana"), ed ai sensi degli articoli 55 e 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
3. Con riferimento alle attività di cui al comma 1, il consorzio può fornire prestazioni a favore di soggetti non consorziati nella misura di cui all'articolo 2, comma 3 bis, a condizione che sia garantito lo svolgimento delle attività previste nel piano (37)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 23.

di cui all’articolo 5.
4. La Giunta regionale approva le tariffe delle prestazioni di cui al comma 3.
5. Il LAMMA può partecipare ad iniziative progettuali di ricerca volte all'innovazione, allo sviluppo tecnologico, alla cooperazione territoriale e allo sviluppo tecnologico scientifico negli ambiti di cui al comma 1, finanziate a livello nazionale ed internazionale.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art.67.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 16.

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Parole così sostituite conl.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 15.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 77.

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Punto così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 1.

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Punto abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 4.

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Lettera abrogata con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 20 dicembre 2016, n. 87 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 37.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 37.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 39.

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38.Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 47.

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Rubrica così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 49.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 50.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 51.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 53.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.