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Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40

Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa . (33)

Titolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 29 luglio 2009





PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), l’articolo 54, commi 1 e 2 e l’articolo 68, comma 2, dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e in particolare l’articolo 17;


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. “Testo A”);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);


Visto il Sito esternodecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e in particolare l’articolo 38;


Vista la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti);


Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese);


Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze di servizi);


Vista la legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura);


Vista la legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana “APET”).


Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola);


Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a).


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 20 marzo 2009;


considerato quanto segue:


Per quanto concerne il titolo I, capo I (Disposizioni generali):


1. L’effettiva rimozione - o la significativa riduzione - di adempimenti amministrativi superflui o eccessivi e dei relativi costi, nonché la riduzione dei tempi per l’espletamento di adempimenti o per lo svolgimento di procedure non eliminabili, costituiscono obiettivi permanenti cui la Regione Toscana ispira la propria azione legislativa e amministrativa, in conformità al principio di semplicità dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera z) dello Statuto. Nel perseguimento degli obiettivi citati un ruolo rilevante è attribuito all’innovazione tecnologica e al massimo ampliamento del ricorso agli strumenti telematici nei rapporti fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;


2. L’articolo 9 dell’accordo Stato-regioni-autonomie locali stipulato il 29 marzo 2007 prevede entro il 2012 la riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, in conformità alle conclusioni del Consiglio europeo dell’8-9 marzo 2007. Pertanto nel programma regionale di sviluppo (PRS) vengono definite le strategie di semplificazione della Regione Toscana.


2 bis. Nell'ambito delle strategie di cui al punto 2 è necessario conseguire un'azione uniforme sul territorio di riduzione degli oneri nell'ambito delle competenze proprie di ciascun ente, e pertanto è opportuno prevedere un'apposita sede di coordinamento che veda la partecipazione degli enti territoriali e dei destinatari delle prescrizioni legislative e amministrative che si intendono semplificare; (26)

Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 96.



Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione I (Accesso a dati e documenti amministrativi): (121)

Partizione così sostituita con l.r. 5 giugno 2017, n. 26, art. 1.



1. La disciplina statale dell'accesso civico contenuta nel Sito esternodecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); è stata modificata dal Sito esternodecreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Sito esternolegge 6 novembre 2012, n. 190 e Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , ai sensi dell'Sito esternoarticolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), che ha riconosciuto il diritto di accedere a dati e documenti in possesso dell'amministrazione;


2. Tale disciplina statale presenta una ratio analoga a quella dell'articolo 54 dello Statuto regionale di cui può costituire attuazione;


3. Al fine di garantire in Toscana l'esercizio del diritto di accesso civico come richiesto dall'Sito esternoarticolo 42 del d. lgs. 97/2016 e, al tempo stesso, di dare attuazione all'articolo 54 dello Statuto, si prevede la diretta applicazione della normativa statale sull'accesso civico;


4. Per la disciplina degli aspetti organizzativi del diritto di accesso civico di cui al Sito esternod.lgs. 33/2013 e del diritto di accesso di cui alla Sito esternol. 241/1990 è prevista l'adozione di atti di natura amministrativa.


Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione II (Responsabile del procedimento): (54)

Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 12.



1. Al fine di consolidare il sistema delle garanzie di conclusione del procedimento amministrativo, è disciplinato il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 2, comma 9 bis, della l. 241/1990 , introdotto dal Sito esternodecreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35 ;

2. L'attuazione dell'istituto del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, ha rivelato la necessità di dare maggiore incisività a questa figura; pertanto, tenuto anche conto dell'obbligo, imposto dalla normativa statale, di individuare il titolare dei poteri sostitutivi di cui al punto 1, la legge opera una razionalizzazione della materia, attribuendo i poteri sostitutivi al responsabile della correttezza;


Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione III (Riduzione dei tempi burocratici):


1. Per garantire effettività alla riduzione dei tempi per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, è previsto da un lato un meccanismo di revisione del quadro normativo e amministrativo esistente, e dall’altro l’obbligo di motivare specificamente ed espressamente le deroghe al termine stabilito nei futuri interventi normativi;


2. Ulteriore rafforzamento della disciplina è assicurato dalla previsione di conseguenze giuridiche automaticamente collegate al decorso dei termini per l’effettuazione degli interventi sopra citati;


3. Un particolare favore relativamente alla riduzione dei tempi burocratici è accordato alle imprese in possesso di certificazioni di qualità sotto i profili della tutela dell’ambiente e della responsabilità sociale;


4. Per rafforzare ulteriormente l’azione di riduzione dei tempi procedimentali in modo incisivo per il cittadino è introdotto nell’ordinamento regionale l’istituto dell’indennizzo monetario per il ritardo nella conclusione dei procedimenti, che non sostituisce il risarcimento del danno. Per il sistema degli enti locali è prevista la facoltà di avvalersi del medesimo istituto.


Per quanto concerne titolo II, capo I bis (Carta dei servizi e delle funzioni):


1. Per completare gli istituti di garanzia, in coerenza col Sito esternodecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 24 marzo 2012, n. 27 , la Regione adotta una carta dei servizi per garantire livelli standard dei servizi erogati direttamente o dagli enti dipendenti, mentre promuove l'adozione di carte dei servizi da parte di altri soggetti che operano sul territorio regionale fornendo apposite linee guida;


2. La Regione inoltre adotta un'apposita “carta delle funzioni” per garantire un processo di miglioramento dell'azione amministrativa ulteriore rispetto a quello implementato dall'approvazione della normativa in materia di semplificazione e promuovere anche le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio della funzione amministrativa. (67)

Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9, art. 22.



Per quanto concerne il titolo II, capo II (Disciplina della conferenza di servizi):


1. A seguito dell'entrata in vigore del Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ) che ha modificato la Sito esternol. 241/1990 , la disciplina della conferenza di servizi è profondamente mutata quanto a presupposti, modalità di svolgimento, tempi, meccanismi decisori;


2. Nell'ambito delle disposizioni che accelerano lo svolgimento della conferenza, la nuova normativa statale prevede che ciascun ente o amministrazione convocato in conferenza è rappresentato da un unico soggetto abilitato a esprimere, definitivamente e in modo univoco e vincolante, la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni della conferenza;


3. La disciplina della conferenza di servizi contenuta nella presente legge non appare più in linea con la disciplina statale della materia che afferisce, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 29 della l. 241/1990 , ai livelli essenziali delle prestazioni;


4. Al fine di adeguare la disciplina regionale della conferenza di servizi alla nuova normativa statale sono dettate disposizioni per l'individuazione del rappresentante unico regionale e per la formazione della posizione unica regionale nelle conferenze simultanee, sono abrogate le disposizioni regionali non conformi alla normativa statale sopravvenuta, mentre per ogni aspetto non specificamente disciplinato è previsto il rinvio alla Sito esternol. 241/1990 . (112)

Partizione così sostituita con l.r. 30 maggio 2017, n. 25, art. 1.



Per quanto concerne il titolo II, capo III (Misure per l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive “SUAP”):


1. La semplicità, la celerità e la trasparenza nei rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese costituiscono una priorità dell’azione regionale: a tale fine, e in coerenza con il principio sancito dall'Sito esternoarticolo 38 del d.l. 112/2008 , si individua lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) come unico interlocutore per le imprese;


2. La semplificazione amministrativa si realizza anche attraverso la promozione dell’amministrazione elettronica. A tal fine si è ritenuto opportuno prevedere che i procedimenti amministrativi di competenza del SUAP si svolgano con modalità telematiche mediante un’apposita struttura tecnologica (rete regionale dei SUAP);


3. La semplificazione amministrativa rappresenta un fattore fondamentale di competitività e di crescita economica. E’ quindi importante assicurare l’uniformità sul territorio degli adempimenti richiesti alle imprese; pertanto, nel rispetto dell’articolo 63, comma 2, dello Statuto, a livello regionale sono stabilite le regole tecniche per la codificazione dei procedimenti;


4. Lo svolgimento in via telematica dei procedimenti dipende dalla messa a punto di regole tecniche uniformi per la trasmissione degli atti che saranno stabilite con successivi atti amministrativi regionali. Pertanto, l'efficacia delle norme che prevedono l'attivazione del sistema telematico nei procedimenti di competenza del SUAP viene differita fino all'emanazione dei suddetti atti;


5. Per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi si rende necessario uniformare la documentazione e gli elaborati da produrre ai fini del rilascio dei titoli edilizi. Pertanto, si è prevista una deroga all’articolo 82, comma 1, della l.r. 1/2005 ;


6. Una delle difficoltà incontrate dalle imprese nell’accesso ad un'attività economica è rappresentata dalla complessità e dall’incertezza delle procedure amministrative. Per questa ragione si prevede la realizzazione di un sistema toscano dei servizi per le imprese, con l'obiettivo di fornire, in particolare attraverso la banca dati regionale SUAP e il sito istituzionale regionale per le imprese, informazioni trasparenti e univoche circa le opportunità di insediamento di attività produttive sul territorio e i procedimenti relativi all'esercizio delle stesse.


Per quanto concerne il titolo III, capo II (Abolizione di certificati in materia igienico-sanitaria):


1. L’evoluzione della legislazione e delle pratiche igienico-sanitarie ha reso ormai obsolete sotto il profilo dell’evidenza scientifica molte certificazioni di idoneità fisica e psico-fisica funzionali allo svolgimento di attività tecniche ed all’assunzione ad un impiego, certificazioni che vengono peraltro diffusamente percepite come inutili aggravi burocratici privi di effettiva utilità;


2. Si abolisce pertanto l’obbligo di presentazione delle suddette certificazioni, esclusivamente nei procedimenti amministrativi di competenza della Regione e degli enti locali, atteso che tale abolizione non presenta profili di interferenza con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ex Sito esternoarticolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione .


Per quanto concerne il titolo III, capo III (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”):


1. La crescente diffusione del fenomeno del commercio abusivo su aree pubbliche rende necessaria una più incisiva azione di repressione e l’adozione di misure che ne rafforzino l’efficacia, individuando fattispecie più stringenti per l’effettuazione del sequestro cautelare, anche imperniate sulla inequivocabile finalizzazione degli oggetti sequestrati alla vendita illegale;


2. L’attuale disciplina comporta per la polizia amministrativa adempimenti gravosi sia per la complessità di esecuzione che per la durata dei relativi procedimenti. Per ovviare a ciò si introducono misure di semplificazione per l’esecuzione del sequestro cautelare della merce abusivamente posta in vendita e delle attrezzature utilizzate e per la custodia e la eventuale alienazione o distruzione delle stesse.


Per quanto concerne il titolo III, capo IV (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”):


1. L’Sito esternoarticolo 22, comma 2 del d.p.r. 380/2001 prevede un procedimento semplificato per alcune tipologie di varianti ai permessi di costruire già rilasciati e pertanto si modifica l’articolo 79 della l.r. 1/2005 , nel senso che le varianti ai permessi di costruire aventi ad oggetto opere ed interventi di cui ai commi 1 e 2 di questo articolo, che risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso di costruire, già rilasciati siano assoggettate solo a denuncia di inizio attività;


2. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi per i quali sia richiesto il permesso di costruire, l’Sito esternoarticolo 20, comma 1, del d.p.r. 380/2001 prevede l’autocertificazione del soggetto interessato circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie e detta autocertificazione è ora introdotta anche nell’articolo 82 della l.r.1/2005 in relazione alla medesima fattispecie.


3. Con riferimento ad alcuni interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio attività, l’Sito esternoarticolo 23, comma 1, del d.p.r. 380/2001 prevede che il progettista abilitato presenti una relazione con la quale asseveri il rispetto delle norme igienico-sanitarie per le opere da realizzare e detta semplificazione è introdotta anche nell’articolo 82 della l.r. 1/2005 in relazione alla medesima fattispecie;


4. L’Sito esternoarticolo 149 del d.lgs. 42/2004 prevede che determinati interventi edilizi siano esclusi dal regime dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo medesimo e l’articolo 83 della l.r. 1/2005 semplifica il procedimento di rilascio dei relativi titoli abilitativi.


Per quanto concerne il titolo III, capo V (Disposizioni in materia di energia):


1. Le prescrizioni di utilizzo delle fonti rinnovabili in ambito civile devono presentarsi chiare, univoche, di semplice applicazione per cittadini, operatori del settore edilizio e impiantistico, amministrazioni, e devono essere altresì adeguate ai vari tipi di intervento edilizio e capaci di adeguarsi ai diversi territori interessati;


2. L’articolo 23 della l.r. 39/2005 contiene una prescrizione di utilizzo della fonte solare termica di complessa applicazione, sia per la Regione, che deve costruire una intesa con una pluralità di soggetti, sia per i progettisti che devono inserire i pannelli solari termici nell’involucro edilizio;


3. A questa prescrizione, con il Sito esternod.lgs. 192/2005 e le conseguenti modifiche apportate al Sito esternod.p.r. 380/2001 si sono aggiunte altre prescrizioni di legge sull’utilizzo generale di fonti rinnovabili nei consumi degli edifici, che comportano obblighi più ampi rispetto a quanto contenuto nell’articolo 23 della l.r. 39/2005 ;


4. Viene fatta maggiore chiarezza sugli adempimenti a carico del cittadino, abrogando la prescrizione regionale più limitata e rigida, e attuando le disposizioni indicate nel Sito esternod.lgs. 192/2005 in merito alle fonti rinnovabili.


Per quanto concerne il titolo III, capo VI (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 “Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geoinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura”):


1. Il mutamento del quadro normativo nazionale e regionale ha indotto a rivalutare la disciplina dell’articolo 4 della l.r. 36/1999 ;


2. La necessità di eliminare inutili oneri amministrativi per le imprese costituisce una priorità dell’azione regionale. Per questa ragione, si ritiene necessario eliminare la comunicazione preventiva per l’impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze ad azione diserbante o geoinfestante e introdurre un obbligo di registrazione da effettuare su registri già esistenti per l’adempimento di altri obblighi amministrativi;


3. La disciplina specifica prevista ai sensi del disposto dell’Sito esternoarticolo 93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che rimanda alle Regioni l’individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e la disciplina di utilizzazione degli stessi, ha indotto a rivalutare la necessità di procedere alla individuazione delle aree dove l’uso dei prodotti fitosanitari ad azione diserbante e geoinfestante comporta rischi ambientali e/o sanitari.


Per quanto concerne il titolo III, capo VII (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 “Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e impresa agricola”):


1. È opportuno eliminare dall’elenco dei procedimenti di interesse dell’azienda agricola il riferimento alle richieste di certificazioni, autorizzazioni, concessioni, allo scopo di superare possibili dubbi interpretativi in relazione alla conformità di tale previsione con il principio fissato nell’Sito esternoarticolo 38 del d.l. 112/2008 che indica lo SUAP come il punto unico di accesso per tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive;


2. É necessario modificare la previsione che stabilisce che siano le convenzioni tra l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) e gli enti locali a indicare quali procedimenti gestire tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) e attribuire alla Regione la competenza di stabilire nelle singole normative di settore i procedimenti attivabili tramite DUA, mantenendo fermo che le richieste di aiuti finanziari le cui informazioni preliminari sono contenute nella DUA sono attivate in via automatica da parte degli enti competenti. Questo per garantire una semplificazione dei procedimenti di interesse dell’azienda agricola uniforme sul territorio regionale.


Per quanto concerne il titolo IV, capo I (Disposizioni relative ad alcuni incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana):


1. È opportuno estendere l’omogeneità dei requisiti richiesti per la copertura degli incarichi direzionali in enti ed agenzie regionali e società partecipate dalla Regione Toscana, adeguando anche la misura del relativo compenso.


Per quanto concerne il titolo V, capo I (Semplificazione del sistema normativo regionale):


1. Il riordino costante della normativa è uno dei principi di cui alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e la riduzione del numero delle leggi e regolamenti vigenti costituisce un elemento portante del generale processo di snellimento e semplificazione dell’ordinamento;


si approva la presente legge



Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 43.

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Comma aggiunto con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 43.

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Parole inserite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 45.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 49, ed ora così sostituito con l.r.30 maggio 2017, n. 25 , art. 6.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 52.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 77.

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Punto inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 96.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 97.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 98.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 99.

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Note soppresse.

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Titolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 2.

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Periodo soppresso con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 5.

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Note soppresse.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 11.

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Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 19.

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Parole soppresse con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 19.

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Capo aggiunto con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 21.

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Parte inserita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 22.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 27.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 29, ed ora così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 9.

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Note soppresse.

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Capo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 31.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 33.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 34.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 36.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 37.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 38.

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Articolo inserito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 39.

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Rubrica prima sostituita con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 40, ed ora così sostituita con l.r. 2 gennaio 2019, n. 1 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 41, ed ora così sostituito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 11.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 9.

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Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni degli articoli di cui al comma 1, relative all'inserimento, alla modifica, alla sostituzione, all'abrogazione e all'applicazione di norme regionali.

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Rubrica così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 21.

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Sezione inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 5.

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Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 6.

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Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 7.

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Comma aggiunto conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 8.

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Capo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 9.

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Articolo inserito conl.r. 3 agosto 2016, n. 51 , art. 10.

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Lettera così sostituita conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 10.

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Parole così sostituite conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Partizione così sostituita con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 11.

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Partizione così sostituita con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 1.

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Titolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 5 giugno 2017, n. 26 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 55.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 17 , art. 1.

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La Corte costituzionale con sentenza n. Sito esterno141 del 2020 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell 'art. 1, comma 1 , della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019 , n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009 ), articolo che modificava il comma 1 dell’articolo 49 bis della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.