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Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30

Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009

Art. 12
- Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati(55)

Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 14.

1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7, comma 5, della l. 132/2016 l’ARPAT, negli ambiti di cui agli articoli 5 e 10, può svolgere attività ulteriori ed aggiuntive a favore di altri soggetti pubblici e di soggetti privati anche gestori dei servizi pubblici locali di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998 , alla L.R. n. 61/2007 , alla L.R. n. 20/2006 , alla L.R. n. 30/2005 , alla L.R. n. 91/1998 , alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007 ) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti), a condizione che:
a) non sussistano i motivi di incompatibilità e i divieti di cui all’Sito esternoarticolo 7, comma 6, della l. 132/2016 ;
b) tali attività non interferiscano con il raggiungimento dei LEPTA e con il pieno e corretto svolgimento delle attività di cui all'articolo 11.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l’ARPAT stipula con i soggetti beneficiari specifici accordi o convenzioni la cui sottoscrizione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale, anche ai fini della verifica delle condizioni di cui al comma 1.
3. Le attività di cui al presente articolo sono totalmente finanziate con le risorse aggiuntive dei soggetti pubblici o privati richiedenti, sulla base delle tariffe determinate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità previste dall'Sito esternoarticolo 15 della l. 132/2016 .

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 119.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39

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Comma aggiunto conl.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 28.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 72.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 73.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 76.

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Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 25.

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Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 26.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 32.

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Comma aggiunto con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 33.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 36.

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Visto del preambolo inserito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 8 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 11 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 13 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 14 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 15 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 18 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 20 .

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Articolo cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 25 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 26 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 28 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 43.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 47.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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