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Legge regionale 9 giugno 2009, n. 29

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 15 giugno 2009



PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione;


Visti gli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione;


Visti gli articoli 3, 4 e 59 dello Statuto della Regione Toscana;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 10 dicembre 2008;


Considerato quanto segue:


1. L’immigrazione di cittadini stranieri nel territorio regionale è un fenomeno costante e strutturale caratterizzante l’attuale fase storica e le prospettive future e inserito nel più ampio scenario nazionale ed internazionale;


2. La presenza dei cittadini stranieri contribuisce allo sviluppo economico e sociale dei nostri territori in considerazione innanzitutto di un riscontrato forte loro positivo inserimento nel mondo del lavoro anche in ambiti particolarmente delicati e rilevanti quali il lavoro domestico e di assistenza alla persona;


3. Di fronte alle tendenze indicate occorre promuovere un’azione della Regione da sviluppare nel rispetto delle competenze costituzionali senza invadere le funzioni in materia di immigrazione riservate allo Stato e tese invece a intervenire negli ambiti di specifica competenza regionale attinenti alla creazione delle migliori condizioni per un positivo sviluppo delle relazioni sociali nei territori ormai interessati in maniera globale e diffusa da una significativa e rilevante presenza straniera;


4. Occorre quindi favorire lo sviluppo di efficaci politiche territoriali nei diversi ambiti quali ad esempio l’istruzione, la sanità, il lavoro, l’accesso all’alloggio, inserite in una cornice comune, tese a favorire un processo di positiva integrazione partecipe dei cittadini stranieri nell’obiettivo della costruzione di una comunità plurale e coesa fondata sul contributo di persone di diversa lingua e provenienza e sul rispetto del principio costituzionale di uguaglianza;


5. È necessaria pertanto la creazione di un modello di “governance” che attraverso nuovi strumenti di programmazione basati su una attenta osservazione e analisi del fenomeno migratorio delinei un contesto avanzato per lo sviluppo dei programmi e delle azioni condotte dai diversi settori dell’amministrazione regionale e degli enti locali , in collaborazione con le organizzazioni statali e internazionali e in una relazione di forte integrazione con gli organismi sociali e del terzo settore;


6. In tale contesto essenziale rilievo rivestono la valorizzazione dell’associazionismo straniero e lo sviluppo di nuove modalità di rappresentanza e di partecipazione alla vita della comunità dei cittadini stranieri in particolare attraverso la qualificazione e la diffusione nel territorio dei consigli e delle consulte degli stranieri istituiti presso gli enti locali della Regione;


7. Gli interventi tesi a favorire l’integrazione partecipe dei cittadini stranieri devono essere innanzitutto finalizzati alla rimozione delle disuguaglianze sostanziali collegate a differenze di lingua e di cultura che ostacolano il godimento dei diritti, la concreta fruizione dei servizi territoriali e una piena e completa vita di relazione;


8. È necessario quindi favorire la diffusione della conoscenza della lingua italiana anche ai fini della promozione di una cittadinanza attiva per lo sviluppo di una nuova società in un contesto di pacifica convivenza tra persone delle più varie origini e nazionalità;


9. Occorre inoltre agevolare l’accesso e la fruizione dei servizi territoriali da parte dei cittadini stranieri attraverso la qualificazione dei mediatori culturali, la formazione degli operatori pubblici e privati sui temi dell’intercultura e l’adeguamento in genere dei servizi a un’utenza pluriculturale;


10. Al fine di promuovere e garantire l’adeguatezza delle politiche di integrazione occorre peraltro considerare le differenze di provenienza, di radicamento, di competenze, di prospettive e aspirazioni di vita dei cittadini stranieri presenti nei nostri territori tali da richiedere interventi mirati e consapevoli da parte delle istituzioni e dei servizi territoriali;


11. Nella considerazione di tali differenze una particolare attenzione è rivolta agli stranieri presenti nel mondo dello studio e della ricerca in grado di fornire un qualificato contributo allo sviluppo dei nostri territori e dei paesi di origine nell’ambito di un processo di circolazione delle conoscenze tale da favorire una complessiva crescita economica e culturale della nostra civiltà;


12. Occorre inoltre considerare la crescente diffusa presenza straniera nel mondo delle imprese a testimonianza di un ormai avanzato processo di integrazione tale da richiedere una peculiare attenzione da parte delle istituzioni tesa a favorire, attraverso la promozione di appositi servizi di informazione e assistenza, positive condizioni di avvio e mantenimento da parte del cittadino straniero di attività economiche inserite in complessi contesti operativi e normativi;


13. Una peculiare attenzione è dedicata alla qualificazione e al rafforzamento delle reti dei servizi attivi nei territori e istituiti in favore delle fasce più deboli della popolazione straniera spinte da una migrazione “forzata” derivante da persecuzioni individuali in paesi ove sono negati i fondamentali diritti e le essenziali garanzie di libertà, da conflitti e profonde crisi interne alle aree di provenienza, da fenomeni criminali quali la tratta degli esseri umani;


14. Attraverso la possibilità di accesso a servizi e prestazioni essenziali sociali e sanitarie tesi a salvaguardare la salute e l’esistenza della persona pur se priva di titolo di soggiorno, occorre promuovere il valore di una cittadinanza sociale riconosciuta all’uomo in quanto tale, a prescindere dalla sua condizione giuridica e dalla sua appartenenza a una determinata entità politica statuale;


15. Occorre infine considerare attentamente la complessiva debolezza della condizione dei cittadini stranieri nel loro insieme e occorre quindi promuovere il rafforzamento di una rete di punti informativi, con specifica competenza nelle materie relative ai titoli di soggiorno, integrata con i servizi di accesso polifunzionale ai servizi della pubblica amministrazione nonché di una rete di servizi di tutela per la prevenzione e il contrasto dei comportamenti discriminatori;


Si approva la presente legge



Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 269 del 22 luglio 2010 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 2, commi 2 e 4, e 6, comma 11, 35, 43, 51 e 55 lettera d).

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Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 31.

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Parola soppressa con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 31.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32; poi abrogato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

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Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32; poi l'intero articolo è abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 67; infine il comma è nuovamente vigente con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 16 .

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32.

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Comma prima parzialmente modificato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32; poi abrogato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

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Comma prima parzialmente modificato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32; poi abrogato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 66.

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Comma aggiunto conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 66.

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Articolo prima abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 67; poi nuovamente vigente con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

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Articolo aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 68.

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Comma prima abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 67; poi nuovamente vigente dall'entrata in vigore della l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 16 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.