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Legge regionale 9 giugno 2009, n. 29

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 15 giugno 2009

Art. 5
- Piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione
1. Il piano di indirizzo integrato per le politiche sull’immigrazione, quale piano settoriale redatto ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2015 , attua le strategie di intervento individuate dal PRS. Il piano di indirizzo valorizza i collegamenti e le interazioni tra le diverse politiche settoriali regionali. (3)

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 31.

3. Il piano di indirizzo definisce:
a) gli obiettivi (4)

Parola soppressa con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 31.

da perseguire e i fattori di rischio da contrastare;
b) le priorità di intervento, anche considerando quelle definite all’articolo 7, comma 6, della l.r. 41/2005 ;
c) il quadro dei progetti speciali, innovativi, di ricerca e di sperimentazione, incluse le iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione finalizzate alla promozione di una piena cittadinanza sociale e al contrasto di ogni forma di discriminazione;
d) le risorse per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera c), nonché l’ambito territoriale di attuazione ritenuto più appropriato.
3 bis. La Giunta regionale attua il piano di indirizzo in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione. (10)

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 66.

3 ter. Gli atti della Giunta regionale attuativi del piano di indirizzo contengono in un allegato:
a) le segnalazioni relative ad opportuni interventi sulla normativa regionale vigente da trasmettere ai settori competenti dell’amministrazione regionale;
b) l’analisi della normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale sopravvenuta, che abbia conseguenze dirette o indirette sulla condizione giuridica dei cittadini stranieri;
c) l’individuazione di possibili interventi della Regione all’interno degli organismi di coordinamento interistituzionale per ciò che concerne la materia disciplinata nella presente legge. (10)

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 66.


Note del Redattore:

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 269 del 22 luglio 2010 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 2, commi 2 e 4, e 6, comma 11, 35, 43, 51 e 55 lettera d).

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Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 31.

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Parola soppressa con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 31.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32; poi abrogato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

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Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32; poi l'intero articolo è abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 67; infine il comma è nuovamente vigente con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 16 .

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32.

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Comma prima parzialmente modificato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32; poi abrogato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

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Comma prima parzialmente modificato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 32; poi abrogato con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 66.

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Comma aggiunto conl.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 66.

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Articolo prima abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 67; poi nuovamente vigente con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 15 .

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Articolo aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 68.

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Comma prima abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 67; poi nuovamente vigente dall'entrata in vigore della l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 16 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.