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Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 27 maggio 2009

CAPO I
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge, ai sensi degli articoli 70 e 71 dello Statuto, adegua l’ordinamento della Regione Toscana:
a) alla Sito esternolegge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Sito esternolegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 );
b) alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). (66)

Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 16.

2. Nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell’esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, la presente legge disciplina le attività europee e di rilievo internazionale della Regione in materia di:
a) partecipazione al processo di formazione degli atti dell’Unione europea e di attuazione degli obblighi europei;
b) sottoscrizione di accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altri stati;
c) adesione alle associazioni internazionali di regioni, partecipazione alle forme di collegamento, rapporti con organismi internazionali, scambi di esperienze e conoscenze con amministrazioni regionali e stati esteri, predisposizione di missioni ed eventi;
d) cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
e) attività in favore dei toscani all’estero. (69)

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 3.

Art. 2
- Principi ispiratori e finalità
1. La Regione Toscana, nel rispetto delle leggi statali:
a) promuove e sostiene lo sviluppo dell’Unione europea e delle sue istituzioni in senso democratico potenziandone la finalità sociale e, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e, nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e il godimento dei diritti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza, di solidarietà sociale e di partecipazione democratica; (61)

Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 1.

b) promuove le attività di cooperazione internazionale dirette a contribuire alla realizzazione dello sviluppo sociale e sostenibile delle comunità; (70)

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 4.

c) riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli ed opera per affermarlo attraverso il dialogo e la riconciliazione;
d) riconosce nel rapporto con i toscani all’estero, le loro famiglie, i discendenti e le loro comunità, un valore fondamentale da sostenere e sviluppare attraverso idonei interventi per favorire la loro promozione ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i paesi che li ospitano;
e) opera al fine di instaurare costanti rapporti di collaborazione con regioni, anche di paesi esteri, finalizzati allo sviluppo della promozione economica;
f) assicura leale collaborazione e scambio di informazioni con gli organi dello Stato nell’esercizio delle proprie funzioni.
2. Nell’attuazione della presente legge, la Regione opera in base al principio dell’integrazione delle informazioni e delle risorse attinenti i diversi interventi di rilievo internazionale in cui essa è coinvolta direttamente, nonché delle iniziative degli enti locali e della società civile, anche mediante il sistema informativo delle attività internazionali di cui all’articolo 51.
Art. 3
- Obiettivi
1. Per disciplinare le attività di cui all’articolo 1, comma 2 (71)

Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 5.

e nel rispetto dei principi sanciti dall’articolo 2, la presente legge persegue i seguenti obiettivi:
a) rafforzare ed intensificare la proiezione esterna della Regione attraverso attività internazionali di promozione territoriale;
b) favorire la cooperazione interregionale;
d) garantire il coinvolgimento e l’integrazione degli enti locali e della società civile;
Art. 4
- Poteri di indirizzo del Consiglio regionale
1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, dello Statuto, il Consiglio regionale orienta le attività di cui alla presente legge, oltre che con l’esercizio delle competenze ivi previste, esprimendo atti di indirizzo rivolti alla Giunta regionale.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 , art. 3.

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Comma prima aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.41, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 58.

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Comma aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.42.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 3; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 23.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 6.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 9; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 27.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 11; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 12; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 30.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 14.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 58.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 29.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 52.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 55.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 55.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 56.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 57.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 58.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 59.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 60.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 61.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 61.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 62.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 62.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 63.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 64.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 65.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 16.

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Punto così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 1.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 13.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

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Alinea così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 26.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 32.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 33.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 34.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 2 .

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Comma prima inserito con l.r. 5 marzo 2021, n. 10, art. 2 ; poi così sostituito con l.r. 10 maggio 2023, n. 21, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.