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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 21

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Vista la Sito esternolegge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura), che contiene la definizione di apicoltura e di imprenditore apistico;


Visto il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli; (14)

Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.



Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e in particolare l’articolo 34; (15)

Capoverso inserito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.



Vista la legge regionale 18 aprile 1995, n. 69 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura)


Considerato quanto segue


1. L’apicoltura è un’articolazione della materia agricoltura nella quale la Regione Toscana esercita competenza legislativa residuale (Sito esternoarticolo 117, quarto comma della Costituzione ). Tuttavia la materia interferisce con competenze statali stabilite con la Sito esternol. 313/2004 in particolare per la definizione di apicoltura e di imprenditore apistico e per la fissazione delle distanze minime per gli apiari;


2. Alla luce della sopra richiamata normativa in materia di apicoltura, si ritiene necessario provvedere a una nuova disciplina del settore e alla conseguente abrogazione della l.r. 69/1995 .


3. Le api sono considerate fattori di tutela dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale. Preservare la biodiversità delle specie apistiche ed in particolare dell’ecotipo toscano costituisce un obiettivo da perseguire per la Regione Toscana;


4. Per la conservazione dell’ambiente e degli ecosistemi naturali viene riconosciuta importanza fondamentale all’attività di impollinazione e per assicurare la tutela degli allevamenti di api regine, la Regione può (9)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 71.

individuare zone di rispetto intorno ai suddetti allevamenti;


5. La molteplicità dei meccanismi di azione dei diversi fitofarmaci può comportare effetti dannosi anche per le api. E’ perciò importante prevedere alcuni divieti di trattamenti fitosanitari. Intorno ad apiari di particolare consistenza è previsto che siano individuate zone di rispetto;


6. Le funzioni sanitarie ed amministrative sono esercitate dalle aziende unità sanitarie locali (aziende USL) e specificatamente dai servizi veterinari in considerazione dell’obiettivo primario della tutela sanitaria del patrimonio apistico regionale;


7. I procedimenti amministrativi per l’avvio e lo svolgimento dell’attività di apicoltura a fini commerciali e di autoconsumo sono definiti nel rispetto delle procedure e delle disposizioni operative e gestionali della banca dati apistica nazionale (BDA); (16)

Punto così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.



8. Per disporre di informazioni necessarie a compiere le pertinenti scelte politiche, sanitarie ed amministrative è importante censire ogni anno il numero degli alveari esistenti sul territorio regionale e la loro collocazione mediante una comunicazione annuale degli apicoltori alla pubblica amministrazione e una comunicazione delle aziende USL alla Giunta regionale;


9. Non è più necessario prevedere una disposizione sul nomadismo in quanto la comunicazione relativa allo spostamento degli apiari è compresa negli obblighi di aggiornamento della banca dati a carico degli apicoltori già registrati ai sensi del punto 7 dell’allegato del decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: “Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale”); (16)

Punto così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.



10. È necessario modificare la norma sulla programmazione degli interventi in materia di apicoltura al fine di coordinarli anche con la programmazione europea; (16)

Punto così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.



10 bis. Con l’introduzione degli obblighi di registrazione in banca dati degli apiari è sempre possibile rintracciare l’apicoltore che ha abbandonato i propri apiari. Tutti gli apiari censiti, compresi quelli abbandonati dopo il censimento, rientrano comunque nell’ambito della programmazione dell’attività di vigilanza sanitaria. Nel caso di apiari mai censiti in banca dati, invece, si applicano le disposizioni di cui ai regolamenti di polizia veterinaria e pertanto, per evitare incertezze nell’applicazione delle diverse normative, occorre abrogare la specifica disposizione sugli apiari abbandonati. (17)

Punto aggiunto con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.



Si approva la presente legge

Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura nel rispetto di quanto previsto dalla Sito esternolegge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura) e dall’articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale). (18)

Parole inserite con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 2.

Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) apicoltore: persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari;
b) forme associate: le organizzazioni di produttori del settore apistico e loro unioni, le associazioni di apicoltori, le federazioni, le società, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico;
c) prodotti dell'alveare: prodotti dell'allevamento delle api e loro derivati quali il miele, la cera d’api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d’api, le api e le api regine, l’idromele e l’aceto di miele;
d) nomadismo: la conduzione dell’allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede, a tal fine, uno o più spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno;
e) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell’arco dell’anno;
f) apiario nomade: l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;
f bis) autoconsumo: una produzione derivante da un numero massimo di dieci alveari non destinata alla commercializzazione;(19)

Comma aggiunto con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 3.

f ter) sciame o nucleo: una colonia di api con regina, in fase di sviluppo, composta da non più di sei favi, con una popolazione di api la cui produzione di miele, polline e pappa reale è destinata al solo sostentamento della colonia(19)

Comma aggiunto con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 3.

f quater) banca dati apistica nazionale (BDA): la banca dati dell’anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale)(19)

Comma aggiunto con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 3.

Art. 3
1. Negli atti della programmazione regionale di cui alla legge 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), sono individuati gli interventi regionali di promozione e incentivazione dell’apicoltura e dei prodotti dell’alveare e il loro coordinamento con quelli definiti dagli strumenti di programmazione nazionale e dell’Unione europea. (20)

Parole inserite con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 4.

Art. 4
- Avvio dell’attività di apicoltura a fini commerciali (21)

Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 5.

1. L’attività di apicoltura a fini commerciali è soggetta alla presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente di una segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) comprensiva della richiesta di assegnazione del codice identificativo di cui al decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: “Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale”) nella quale sono indicate le informazioni circa la collocazione dell’apiario o degli apiari installati e sulla loro consistenza in termini di numero di alveari.
2. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell’azienda USL competente per territorio entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della SCIA.
3. I servizi veterinari dell’azienda USL effettuano la registrazione in banca dati apistica nazionale (BDA) e provvedono ad attribuire il codice identificativo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della SCIA con le modalità di cui al d.m. salute 11 agosto 2014.
Art. 5
- Avvio dell’attività di apicoltura per autoconsumo(22)

Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 6.

1. L’attività di apicoltura per autoconsumo è soggetta alla presentazione ai servizi veterinari delle aziende USL di una dichiarazione di inizio attività comprensiva della consistenza degli apiari e della richiesta di assegnazione del codice identificativo, tramite l’accesso alla BDA, con le modalità e nei termini di cui al d.m. salute 11 agosto 2014.
2. I servizi veterinari delle aziende USL validano i dati della dichiarazione di cui al comma 1 e provvedono, con le modalità di cui al d.m. 11 salute agosto 2014, ad attribuire il codice identificativo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
Art. 6
Abrogato.
Art. 7
- Aggiornamento della banca dati apistica nazionale e censimento annuale(24)

Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 8.

1. Tutti gli apicoltori già registrati nella BDA hanno l'obbligo di aggiornare la stessa BDA con le informazioni e le modalità previste dal punto 7 dell’allegato al d.m. salute 11 agosto 2014.
2. Gli apicoltori provvedono al censimento annuale della consistenza degli apiari e della dislocazione degli apiari posseduti, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre, fatta salva la prima comunicazione di consistenza di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 8
- Flusso dati tra aziende USL e Regione Toscana(25)

Articolo abrogato con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 9.

Abrogato.
Art. 9
1. Il proprietario o detentore dell’apiario deve apporre su ogni apiario il cartello identificativo conforme a quanto previsto dal d.m. lavoro 4 dicembre 2009 e dal d.m. salute 11 agosto 2014.
2. Il proprietario o il detentore dell'apiario è responsabile dell’identificazione dello stesso.
Art. 10
- Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo(27)

Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 11.

1. Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee sono vietati trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba, nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:
a) durante il periodo di fioritura delle piante della coltura, dall’apertura alla caduta degli organi fiorali;
b) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, delle piante erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento, al loro interramento o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi;
c) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, sulle piante spontanee, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento al loro interramento, o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi.
2. I trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba sono altresì vietati in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero.
3. La Giunta regionale, sentite le forme associative di cui all’articolo 2, individua zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico, nelle quali è vietato effettuare trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e la restante entomofauna pronuba.
4. Ogni sospetto caso di danni da tossicità a famiglie di api è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell’azienda USL che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare le cause e i responsabili delle avvenute intossicazioni.
Art. 11
1. La Giunta regionale, sentite le forme associate di cui all’articolo 2, individua zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine definendo le modalità per la loro delimitazione e il periodo durante il quale vige il divieto di immissione di altri alveari nella zona di rispetto delimitata.
Art. 12
- Vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dalle aziende USL competenti per territorio, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
2. Le violazioni alla presente legge sono accertate e contestate dal personale addetto alla vigilanza ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e della Sito esternolegge 21 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4. I servizi veterinari organizzano e attuano il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari, secondo una programmazione annuale e nel rispetto delle norme di settore.
5. I servizi veterinari predispongono norme tecniche di profilassi, di lotta sanitaria e di prevenzione a tutela dell’apicoltura.
6. Per le operazioni di risanamento o per altre attività di carattere sanitario e per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, i servizi veterinari possono avvalersi della collaborazione delle forme associate di apicoltori.
7. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5 i servizi veterinari si avvalgono della collaborazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana di cui alla legge regionale 25 luglio 2014, n. 42 (Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante “Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana”).(29)

Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 13.

Art. 13
1. All’apicoltore che viola le disposizioni dell’articolo 896 bis del codice civile (Distanze minime per gli apiari) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.
2. All’apicoltore che non ottempera agli adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
3. I trasgressori dell’obbligo di cui all’articolo 4 sono esclusi dai benefici gestiti dalla Regione Toscana e previsti dalle normative europee, statali e regionali.
4. Ai trasgressori della disposizione dell’articolo 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.
5. Ai trasgressori delle disposizioni dell’articolo 10, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ettaro o frazione di ettaro con tetto massimo di 30.000,00 euro.
6. Ai trasgressori delle disposizioni dell’articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.
Art. 14
1. Al fine di valutare l’efficacia dell’intervento di tutela e valorizzazione dell’apicoltura in Toscana, la Giunta regionale trasmette con cadenza triennale, entro il 30 giugno, una relazione documentata alla commissione consiliare competente nella quale si dà conto dell'attuazione della legge, con particolare riferimento:
a) all’applicazione ed al rispetto degli articoli 10 e 11;
b) alla consistenza quali/quantitativa degli apiari esistenti sul territorio.
c) ai controlli effettuati ed alle sanzioni erogate sulla base dei dati comunicati dalle aziende USL della Toscana.
Art. 15
- Norma finanziaria
1. Gli interventi regionali di cui all´articolo 3 sono finanziati, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio (13)

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 75.

. Per il biennio 2009 – 2010 tali risorse sono stimate in euro 90.000,00, cui si fa fronte con le risorse dell’unità previsionale di base (UPB) 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2009 – 2011. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 16
- Abrogazione
1. La legge regionale 18 aprile 1995, n. 69 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura), è abrogata.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 71.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 72.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 74, ed ora così sostituito conl.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 12.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.