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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 21

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 13
1. All’apicoltore che viola le disposizioni dell’articolo 896 bis del codice civile (Distanze minime per gli apiari) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.
2. All’apicoltore che non ottempera agli adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
3. I trasgressori dell’obbligo di cui all’articolo 4 sono esclusi dai benefici gestiti dalla Regione Toscana e previsti dalle normative europee, statali e regionali.
4. Ai trasgressori della disposizione dell’articolo 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.
5. Ai trasgressori delle disposizioni dell’articolo 10, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ettaro o frazione di ettaro con tetto massimo di 30.000,00 euro.
6. Ai trasgressori delle disposizioni dell’articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 71.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 72.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 74, ed ora così sostituito conl.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 12.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.