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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 21

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Vista la Sito esternolegge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura), che contiene la definizione di apicoltura e di imprenditore apistico;


Visto il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli; (14)

Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.



Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e in particolare l’articolo 34; (15)

Capoverso inserito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.



Vista la legge regionale 18 aprile 1995, n. 69 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura)


Considerato quanto segue


1. L’apicoltura è un’articolazione della materia agricoltura nella quale la Regione Toscana esercita competenza legislativa residuale (Sito esternoarticolo 117, quarto comma della Costituzione ). Tuttavia la materia interferisce con competenze statali stabilite con la Sito esternol. 313/2004 in particolare per la definizione di apicoltura e di imprenditore apistico e per la fissazione delle distanze minime per gli apiari;


2. Alla luce della sopra richiamata normativa in materia di apicoltura, si ritiene necessario provvedere a una nuova disciplina del settore e alla conseguente abrogazione della l.r. 69/1995 .


3. Le api sono considerate fattori di tutela dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale. Preservare la biodiversità delle specie apistiche ed in particolare dell’ecotipo toscano costituisce un obiettivo da perseguire per la Regione Toscana;


4. Per la conservazione dell’ambiente e degli ecosistemi naturali viene riconosciuta importanza fondamentale all’attività di impollinazione e per assicurare la tutela degli allevamenti di api regine, la Regione può (9)

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 71.

individuare zone di rispetto intorno ai suddetti allevamenti;


5. La molteplicità dei meccanismi di azione dei diversi fitofarmaci può comportare effetti dannosi anche per le api. E’ perciò importante prevedere alcuni divieti di trattamenti fitosanitari. Intorno ad apiari di particolare consistenza è previsto che siano individuate zone di rispetto;


6. Le funzioni sanitarie ed amministrative sono esercitate dalle aziende unità sanitarie locali (aziende USL) e specificatamente dai servizi veterinari in considerazione dell’obiettivo primario della tutela sanitaria del patrimonio apistico regionale;


7. I procedimenti amministrativi per l’avvio e lo svolgimento dell’attività di apicoltura a fini commerciali e di autoconsumo sono definiti nel rispetto delle procedure e delle disposizioni operative e gestionali della banca dati apistica nazionale (BDA); (16)

Punto così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.



8. Per disporre di informazioni necessarie a compiere le pertinenti scelte politiche, sanitarie ed amministrative è importante censire ogni anno il numero degli alveari esistenti sul territorio regionale e la loro collocazione mediante una comunicazione annuale degli apicoltori alla pubblica amministrazione e una comunicazione delle aziende USL alla Giunta regionale;


9. Non è più necessario prevedere una disposizione sul nomadismo in quanto la comunicazione relativa allo spostamento degli apiari è compresa negli obblighi di aggiornamento della banca dati a carico degli apicoltori già registrati ai sensi del punto 7 dell’allegato del decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: “Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale”); (16)

Punto così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.



10. È necessario modificare la norma sulla programmazione degli interventi in materia di apicoltura al fine di coordinarli anche con la programmazione europea; (16)

Punto così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.



10 bis. Con l’introduzione degli obblighi di registrazione in banca dati degli apiari è sempre possibile rintracciare l’apicoltore che ha abbandonato i propri apiari. Tutti gli apiari censiti, compresi quelli abbandonati dopo il censimento, rientrano comunque nell’ambito della programmazione dell’attività di vigilanza sanitaria. Nel caso di apiari mai censiti in banca dati, invece, si applicano le disposizioni di cui ai regolamenti di polizia veterinaria e pertanto, per evitare incertezze nell’applicazione delle diverse normative, occorre abrogare la specifica disposizione sugli apiari abbandonati. (17)

Punto aggiunto con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.



Si approva la presente legge


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 71.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 72.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 74, ed ora così sostituito conl.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 12.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.

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Punto così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 8.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2018, n. 49, art. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.