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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 20

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto della Regione Toscana;


considerato quanto segue :


1. La Regione Toscana ha competenza legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi, che esercita nel rispetto della legislazione statale e dell'autonomia universitaria e delle istituzioni di alta cultura;


2. La Regione per favorire la capacità attrattiva delle strutture didattiche e di ricerca all’interno dello spazio europeo della ricerca di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2000) 6, del 18 gennaio 2000, si propone di promuovere la qualificazione del sistema universitario e dell’alta formazione, la valorizzazione delle risorse umane e l’attivazione di rapporti con le istituzioni universitarie con la partecipazione delle autonomie locali;


3. Al fine di rafforzare l’integrazione dei soggetti operanti in Toscana nell’ambito dell’alta formazione, della ricerca pubblica e privata, della diffusione e del trasferimento dei risultati della ricerca, nel rispetto delle specifiche autonomie, si rende necessaria l’istituzione di un coordinamento denominato “rete regionale della ricerca”;


4. Al tempo stesso si ritiene di rendere stabile la rete regionale della ricerca e di consentire la partecipazione dei suoi membri alle procedure della programmazione regionale mediante l’istituzione di un organismo di consultazione della Giunta regionale quale la Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione;


5. Al fine di poter disporre di una base di conoscenza qualificata in materia di ricerca ed innovazione, la Regione affida all’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) il compito di effettuare studi ed analisi in materia, tramite una struttura organizzativa denominata Osservatorio regionale della ricerca e dell’innovazione;


6. Abrogato;(12)

Punto abrogato con con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 36.



7. Abrogato;(12)

Punto abrogato con con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 36.



si approva la presente legge



Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 21.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 45.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 46.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.