Menù di navigazione

Legge regionale 27 aprile 2009, n. 20

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 5
- Comitato esecutivo
1. Organo esecutivo della Conferenza di cui all'articolo 4, è il Comitato esecutivo.
2. Il Comitato esecutivo è composto da otto membri, di cui uno in rappresentanza di ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 3, lettere a), d), e), f), g), un rappresentante delle associazioni dei lavoratori più rappresentative e due rappresentanti delle associazioni datoriali, rappresentative di diversi settori produttivi; il Comitato esecutivo è costituito ed opera con le procedure e con le modalità previste nel regolamento di funzionamento di cui all’articolo 4, comma 5.
2 bis. Al Comitato esecutivo partecipa altresì, al fine di assicurare le funzioni di segreteria tecnica, il dirigente della struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione o un suo delegato. (2)

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 22.

3. Il Comitato esecutivo formula le proposte per le determinazioni di competenza della Conferenza regionale per la ricerca e l’innovazione, che le sottopone alla Giunta regionale.
4. Ai componenti del Comitato esecutivo non viene corrisposta alcuna indennità di presenza o di carica.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.