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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 20

Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 11
- Attività di valutazione scientifica
1. Gli interventi regionali di promozione e sostegno della ricerca e dell’innovazione sono soggetti a valutazione dei contenuti scientifici, del carattere innovativo, della replicabilità dei risultati e degli effetti economici, produttivi ed occupazionali.
2. La valutazione viene effettuata preliminarmente per la concessione dei finanziamenti, degli aiuti o dei benefici comunque denominati, “in itinere” contestualmente allo svolgimento delle attività ed in fase finale per la valutazione dei risultati degli interventi.
3. La valutazione scientifica viene effettuata secondo standard riconosciuti e secondo principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, da valutatori con specifiche competenze, altamente qualificati ed indipendenti, che non operino nel territorio regionale e siano esterni alla rete regionale della ricerca di cui all’articolo 3, individuati dalle competenti strutture regionali, per un periodo non superiore a tre anni, non rinnovabili, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza di cui all’articolo 4.
4. Ai valutatori esterni di cui al comma 3 spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale, in analogia con le tabelle del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con apposito provvedimento.
5. I risultati delle attività di valutazione sono resi pubblici con le modalità definite dalla Giunta regionale su proposta della Conferenza di cui all’articolo 4, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, di tutela della proprietà intellettuale, di segreto industriale e buone pratiche codificate a livello internazionale, e sono conservati a cura della competente struttura regionale ai fini della valorizzazione dei risultati della ricerca.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 21.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 45.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 46.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 51.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.