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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 4
- Intervento nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici(5)

Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

1. Il Difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici ai sensi della presente legge, della disciplina in materia di servizi pubblici e di quanto previsto in ordine a tale intervento dalle concessioni o convenzioni di gestione.
2. Il Difensore civico promuove la sottoscrizione di intese, accordi e convenzioni con i gestori di pubblici servizi al fine di addivenire all’attribuzione, nei suoi confronti, della funzione di conciliazione delle controversie tra gestori e utenti.
3. Il Difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.