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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 27
1. Spetta al Difensore civico un’indennità pari all’indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto della trattenuta del 17 per cento (3)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 14.

di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale). (2)

Si veda anche l’articolo 1 della legge 29 dicembre 2010, n. 64.

2. Al Difensore civico spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento della attività istituzionali effettivamente sostenute, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza alla sede del Difensore civico.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.