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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 9
- Tutela della riservatezza e dei dati
1. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate, in conformità alle disposizioni che regolano la materia.
2. La comunicazione dei dati personali comuni ad amministrazione diversa da quella direttamente interessata è limitata ai casi in cui ciò sia nell’interesse del titolare del dato, al fine di rimuovere ostacoli quando non sia possibile prescindere dai dati personali del soggetto richiedente per eventuali approfondimenti organizzativi generali in sede regionale nei confronti della struttura interessata.
3. Ogni altra comunicazione o diffusione di dati all’esterno dell’amministrazione direttamente interessata è data in forma statistica o, quando sia necessario riferirsi al singolo caso, in forma anonima, limitando al massimo la divulgazione di dati che potrebbero portare all’individuazione del soggetto interessato.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.