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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 8
- Istruttoria
1. Il Difensore civico invita le amministrazioni o i soggetti interessati a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari.
2. Il Difensore civico può:
a) consultare tutti gli atti e i documenti relativi all’oggetto del proprio intervento e ottenerne copia nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;
b) convocare il responsabile del procedimento oggetto del reclamo, anche congiuntamente agli interessati, per esperire l’intervento conciliativo ai sensi dell’articolo 10;
c) accedere agli uffici per adempiere agli accertamenti che si rendano necessari;
d) chiedere agli organi competenti di provvedere all’adozione dell’atto, quando si tratti di atto dovuto omesso illegittimamente.
3. Il responsabile del procedimento è tenuto a presentarsi per l'esame della pratica davanti al Difensore civico. Deve inoltre, entro venti giorni, fornire le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti per iscritto dal Difensore civico o eventualmente motivare il dissenso alle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso.
4. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio.
5. Con riferimento all’attività dei comuni, province, comunità montane, qualora non sia istituito o nominato il Difensore civico comunale o provinciale, il Difensore civico esercita i soli poteri di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo, inviando idonea segnalazione alle amministrazioni interessate in caso di mancata risposta da parte del responsabile del procedimento o degli uffici consultati. Non si applica l’articolo 14, commi 2 e 3.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.