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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 6
- Intervento su richiesta
1. Il Difensore civico può intervenire su richiesta di singoli ed enti che lamentino, in relazione a propri diritti ed interessi, un caso di cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4.
2. Il Difensore civico può altresì intervenire su richiesta di comitati, gruppi, associazioni e formazioni sociali che lamentino, in relazione a propri diritti ed interessi collettivi, un caso di cattiva amministrazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4. Il Difensore civico favorisce, anche mediante attività d’informazione, la partecipazione alla procedura da parte del maggior numero di portatori dei diritti e degli interessi collettivi in questione.
3. La presentazione della richiesta non è soggetta a formalità.
4 . Se la richiesta non è presentata per iscritto, è verbalizzata a cura del funzionario che la riceve.
5. Il Difensore civico valuta il fondamento della richiesta e, in caso di valutazione negativa, comunica all’interessato le ragioni dell’archiviazione.
6. Il Difensore civico interviene nel corso del procedimento o ad atto emanato.
7. La presentazione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare richieste al Difensore civico. La richiesta al Difensore civico a tutela del diritto d’accesso sospende il termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi e secondo la disciplina dell’Sito esternoarticolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.