Menù di navigazione

Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 31
- Risorse finanziarie
1. Il Difensore civico elabora annualmente, in tempo utile per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, un programma di attività per l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. L’Ufficio di presidenza, esaminato il programma e sentito il Difensore civico, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio del Consiglio regionale.
3. Le spese sono impegnate e liquidate dal dirigente competente, in conformità alle decisioni del Difensore civico assunte in applicazione del programma, secondo le procedure e le norme previste, anche ai fini del controllo degli atti dei dirigenti, per la contabilità del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.