Menù di navigazione

Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 3
- Intervento nei confronti della Regione, degli enti regionali e di altri soggetti
1. Il Difensore civico interviene nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende regionali, degli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti nel territorio regionale, degli organismi sanitari accreditati e degli enti pubblici soggetti alla vigilanza della Regione.
2. Il Difensore civico può intervenire, nei limiti indicati dall’articolo 8, comma 5, nei confronti dei comuni, delle comunità montane e delle province, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico comunale o provinciale.
3. Il Difensore civico può intervenire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge statale, nei confronti degli uffici periferici dello Stato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.