Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19
Disciplina del Difensore civico regionale.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009
Art. 3
- Intervento nei confronti della Regione, degli enti regionali e di altri soggetti
1. Il Difensore civico interviene nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende regionali, degli organismi sanitari a partecipazione pubblica operanti nel territorio regionale, degli organismi sanitari accreditati e degli enti pubblici soggetti alla vigilanza della Regione.
2. Il Difensore civico può intervenire, nei limiti indicati dall’articolo 8, comma 5, nei confronti dei comuni, delle comunità montane e delle province, qualora non sia istituito o nominato il difensore civico comunale o provinciale.
3. Il Difensore civico può intervenire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge statale, nei confronti degli uffici periferici dello Stato.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.