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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 28
- Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale
1. Il Difensore civico invia al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull’attività svolta, completa degli eventuali suggerimenti idonei a prevenire i casi di cattiva amministrazione.
2. La relazione è discussa dal Consiglio regionale, secondo le norme del regolamento interno.
3. Le commissioni consiliari possono ascoltare il Difensore civico per approfondimenti sui co ntenuti della relazione o nell’esercizio delle loro funzioni. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione consiliare competente per gli affari istituzionali al fine di riferire su aspetti generali della propria funzione e dalle altre commissioni consiliari in ordine ad aspetti della propria attività che investano la loro competenza.
4. Il Difensore civico regionale può essere ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.
5. In casi di particolare rilevanza e urgenza, il Difensore civico può inviare apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio regionale ne dispone l’iscrizione all’ordine del giorno per la discussione e le eventuali determinazioni.
6. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana dopo la discussione in Consiglio regionale.
7. Il Difensore civico può fornire informazioni sulla propria attività e sui risultati degli accertamenti eseguiti, anche avvalendosi delle strutture di informazione del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.